mercoledì 20 ottobre 2010

Unico 2010: dichiarazione tardiva e omessa

In caso di mancato invio della dichiarazione dei redditi entro il termine di scadenza previsto dalla legge, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con la presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi, che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sarà il 29 dicembre dell’anno successivo.
Il legislatore pertanto considera valida tale dichiarazione, c.d. tardiva, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa, che varierà a seconda che:
- l’imposta non sia dovuta, in tal caso andrà applicata solo la sanzione minima per tardiva presentazione, di Euro 21,00 (1/12 della sanzione ordinaria pari a 258,00);
- l’imposta sia dovuta, in tal caso andrà applicata oltre alla sanzione di Euro 21,00 per tardiva presentazione, anche quella relativa all’omesso versamento dell’imposta, attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso. Tale istituto prevede il versamento, oltre degli interessi in misura pari all’1%, della sanzione:
- pari al 2,5% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data della violazione;
- pari al 3% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
Se il contribuente non presenta la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera omessa. In questo caso non è più ammessa alcuna regolarizzazione e l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni:
- nel caso in cui l’imposta non sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il minimo di Euro 258,00 e il massimo di Euro 1.032,00, aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- nel caso in cui l’imposta sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 258.