mercoledì 13 ottobre 2010

Rivalutazioni partecipazioni e terreni: scadenza entro il 2 novembre 2010

La rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni deve essere asseverata mediante perizia entro il prossimo 2 novembre prorogata al 2 novembre in quanto il 31 ottobre è domenica e il 1° novembre è festivo)con versamento della prima rata, in caso di scelta del pagamento rateale.
L'art. 2, comma 229, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010), ricordiamo, ha riaperto i termini per poter rivalutare il costo delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2010 mediante la predisposizione di un’apposita perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva del 2% o 4% a seconda che si tratti di partecipazioni non qualificate o qualificate.
Il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1° gennaio 2010 deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto risultante da un’apposita perizia giurata di stima.
Entro la stessa data (2 novembre 2010) deve essere versata l’imposta sostitutiva con la facoltà di rateizzare le somme dovute fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
Sono interessati alla rivalutazione delle partecipazioni le persone fisiche che le detengono non in regime di impresa, le società semplici e gli enti non commerciali ovvero quei soggetti che in caso di cessione realizzano un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c) e c-bis), TUIR.
Effettuando i suddetti adempimenti (perizia asseverata e versamento almeno della prima rata) è possibile assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67 citato in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rivalutato dei predetti titoli, quote o diritti.
Di conseguenza, in caso di cessione dei titoli, la plusvalenza o minusvalenza verrà determinata come segue:
A=Corrispettivo della cessione
B=Valore delle partecipazioni al 1° gennaio 2010 come risultante dalla perizia CCosto della perizia
Plusvalenza ex art. 67 TUIR soggetta a tassazione = A - B
La plusvalenza indicata è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50% qualora sia relativa alla cessione di una partecipazione non qualificata, mentre le plusvalenze per le partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72%.
La perizia giurata di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, un ragioniere e perito commerciale, un revisore legale dei conti o da un perito regolarmente iscritto alla Camera di commercio.
La riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non deve essere considerata una proroga delle precedenti rivalutazioni in quanto la norma della Finanziaria 2010 fa espresso riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2010.
Pertanto, il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore delle partecipazioni in base alle precedenti disposizioni e ritenga opportuno usufruire della nuova agevolazione dovrà determinare il valore mediante una nuova perizia giurata di stima e procedere al versamento dell'imposta sostitutiva su detto nuovo valore nei termini stabiliti.
In altri termini non è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato per le precedenti rivalutazioni con l’unica alternativa di richiedere il rimborso, ex art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'imposta sostitutiva precedentemente versata.
Di conseguenza coloro che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare l'imposta sostitutiva dovuta a seguito della precedente rivalutazione la cui terza rata scadrebbe al 31 ottobre 2010, non sono tenuti a versare tale rata e avranno diritto al rimborso delle due rate versate.
Fonte: Ipsonews