giovedì 21 ottobre 2010

Unico 2010: dichiarazione correttiva e integrativa

Il contribuente ha la possibilità di integrare e/o rettificare i dati contenuti in una dichiarazione dei redditi presentata nei termini di legge, con una nuova e successiva dichiarazione sostitutiva, da presentare entro gli stessi termini. Si tratta della dichiarazione correttiva nei termini, che consente di correggere errori e/o omissioni che comportano:
- un maggior credito o un minor debito;
- un minor credito o un maggior debito: in questo caso si rende necessario effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute.
Una volta scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori e/o omissioni commessi nella stessa, con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, il presupposto necessario per la presentazione del modello integrativo è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (anche entro i 90 giorni successivi, quindi anche tardivamente).
Come per la dichiarazione correttiva, anche l’integrativa può essere effettuata sia quando dagli errori e/o omissioni derivi:
- un maggior credito o un minor debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
- un minor credito o un maggior debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro:
1) il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso;
2) il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni.