martedì 12 ottobre 2010

DURC: nuove indicazioni con la circolare del Ministero del Lavoro n.35 dell'8 ottobre 2010

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.
I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
Si segnala inoltre in materia di DURC la Sentenza Consiglio di Stato 24/08/2010, n. 5936 da cui emerge che il DURC equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all’importo dei relativi contributi non pagati, è idoneo a giustificare l’esclusione dalla gara di un'azienda in quanto non in regola nei confronti dell’INPS.
Il DURC rilasciato su richiesta della stazione appaltante dall'INPS, infatti, dichiarando l’irregolarità contributiva della società, non indicava l’importo dei contributi non versati dalla stessa società. Sicchè, a giudizio del T.A.R., essa risultava incompleta e come tale assolutamente inutilizzabile perché non consentiva di comprendere l’entità della violazione e quindi la portata della sua gravità.
Il Consiglio di Stato fa presente che l’impugnata sentenza "ha, tuttavia, trascurato che detta omissione non poteva di per sé determinare l’assoluta invalidità giuridica e quindi l’assoluta inutilizzabilità dello stesso documento così come doverosamente acquisito ed esistente nel contesto della procedura di appalto in questione. Infatti, dovendosi essenzialmente verificare con riferimento ad una data ben precisa la regolarità o meno della posizione contributiva di un’impresa che partecipava ad una pubblica gara, la stessa certificazione – laddove dichiarava l’effettiva esistenza di detta irregolarità a quella data - non solo era ben chiara ma altresì idonea a giustificare l’esclusione della ricorrente dalla gara in quanto non in regola nei confronti dell’INPS".
Al riguardo si richiama l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti (con la valenza giuridica della pubblica fede) nel predetto documento ufficiale dell’INPS. Il Consiglio di Stato ritiene senz’altro ragionevole che debba essere semmai l’impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.
(Sentenza Consiglio di Stato 24/08/2010, n. 5936)