martedì 15 giugno 2010

Versamento delle imposte 2010: 16 giugno prima scadenza per il pagamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010

Persone fisiche
Per le persone fisiche la scadenza di versamento delle imposte è fissata al 16 giugno 2010 o il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Entro tale termine vengono pertanto versate le imposte a saldo dell’anno 2009 e come primo acconto per l’anno 2010.
Sono infatti tenuti al versamento dell’acconto Irpef le persone fisiche che nel periodo di imposta 2009 risultano a debito per un importo superiore a euro 51,65. La misura dell’acconto è pari al 99% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (cd. metodo storico) e deve essere versato:
-in un’unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52;
-in due rate se l’importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
la prima, nella misura del 40% di quanto dovuto, entro il 16 giugno 2010 o il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (prima rata: 39,60% dell’imposta anno precedente);
la seconda, nella misura del 60% di quanto dovuto, entro il 30 novembre 2010 (seconda rata: 59,40% dell’imposta anno precedente).
Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un’unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.
La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Irpef e versare, invece, in un’unica soluzione il primo acconto); non è rateizzabile l’acconto di novembre.
L’opzione per il pagamento rateale è effettuata in occasione del primo versamento mediante indicazione nell’apposito campo del Modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando.
Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nelle misura del 4%, gli interessi non vanno cumulati con l’imposta ma vanno versati con il loro apposito codice tributo.
Contribuenti non titolari di partita Iva
I contribuenti non titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010 o entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso di pagamento rateale con la prima rata al 16/06/2010 le scadenze successive saranno 30/06/2010, 02/08/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 02/11/2010, 30/11/2010.
Nel caso di pagamento rateale con la prima rata al 16/07/2010 le scadenze successive saranno 02/08/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 02/11/2010, 30/11/2010.
Contribuenti titolari di partita Iva senza studi di settore
I contribuenti titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010 o entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso di pagamento rateale con la prima rata al 16/06/2010 le scadenze successive saranno 16/07/2010, 16/08/2010, 16/09/2010, 18/10/2010, 16/11/2010.
Nel caso di pagamento rateale con la prima rata al 16/07/2010 le scadenze successive saranno 16/08/2010, 16/09/2010, 18/10/2010, 16/11/2010.
L’acconto Irap corrisponde al 100% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66, e va versato alle stesse scadenze previste per gli acconti Ires.
Società di persone senza studi di settore
Anche nel caso delle società di persone la scadenza di versamento delle imposte è al 16 giugno 2010.
L’acconto Irap, corrisponde al 99% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65, e va versato in due rate:
- la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione (il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103). Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre 2010
Anche nel caso delle società di persone, l’Irap risultante dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) può essere versata in un’unica soluzione o rateizzata in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.
Come per le persone fisiche titolari di P.Iva, la rateizzazione può iniziare al 16/06/2010 o al 16/07/2010 con la maggiorazione dello 0,40%, e deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della, non è rateizzabile l’acconto di novembre
Società di capitali senza studi di settore
Per le società di capitali, il versamento delle imposte a saldo e come primo acconto Ires/Irap, è legato alla chiusura del periodo di imposta, dovendo avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo a tale data.
I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, così come quelli che lo hanno chiuso nel mese di dicembre 2009 sono chiamati ad effettuare il versamento entro il 16 giugno 2010.
Le imprese che approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 2364 c.c., versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’Ires e all’Irap, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
In caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine del 180° giorno dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro i termini «ordinari» (16 giugno, che diventa 16 luglio nel caso vi fossero state le condizioni per il differimento dei termini di approvazione).
I termini per il versamento delle imposte possono in ogni caso essere differiti di trenta giorni, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un’unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.
I contribuenti (con esercizio coincidente con l’anno solare), che decidono di rateizzare il versamento delle imposte, possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010, o entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Come per gli altri contribuenti con P.Iva la rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione, non è rateizzabile l’acconto di novembre.
La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (cd. metodo storico), quale risulta dal rigo RN17, Mod. Unico 2010 SC a prescindere dal risultato a debito o a credito della dichiarazione.
L’acconto non è dovuto se il rigo in questione presenta un importo non superiore a euro 20,66 ed è dovuto in un’unica soluzione, entro i termini previsti per il versamento del secondo acconto, se non è superiore a euro 257,50.
Nel caso in cui l’ammontare sia maggiore di euro 257,50, l’acconto va versato in due rate determinate nelle seguenti misure:
- 40% a titolo di primo acconto;
- 60% a titolo di secondo acconto.
L’acconto Irap corrisponde al 100% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66, e va versato alle stesse scadenze previste per gli acconti Ires.
Persone fisiche, società di persone e società di capitali con studi di settore
Con l’approvazione del DPCM del 11/06/2010 per la proroga dei versamenti di Unico 2010, sono stati concessi venti giorni in più per il versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Passa, infatti, dal 16 giugno al successivo 6 luglio il termine per i versamenti da Unico 2010, senza applicazione della “canonica” maggiorazione dello 0,40%, che scatterà per i pagamenti effettuati dal 7 luglio al 5 agosto 2010.
Lo slittamento di 20 giorni dei versamenti relativi ad Unico, come già avvenuto nel 2007 e nel 2009, per i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore è stato concesso a causa dei ritardi nell’elaborazione e nella diffusione del software di GERICO 2010 e degli studi di settore ad esso collegati.
In particolare con lo spostamento di 20 giorni, la scadenza del:
- 16 giugno slitta al 6 luglio 2010;
- 16 luglio slitta al 5 agosto 2010 (con maggiorazione dello 0,40%).
Il provvedimento, è valido solo per i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore e pertanto per tutti gli altri soggetti rimangono vigenti le scadenze attuali.