lunedì 7 giugno 2010

IRAP per i professionisti: sentenze della Cassazione

IRAP dei professionisti iscritti ad ordini professionali
Con Sentenza 16 ottobre 2009, n. 21989, la Corte di Cassazione si è espressa, ancora una volta, in tema di assoggettamento ad IRAP da parte dei professionisti.
In base a quanto disposto dalla Suprema Corte, un consulente iscritto ad un ordine professionale non paga necessariamente l'IRAP; tale iscrizione, infatti, non costituisce presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento all'imposta regionale in quanto è necessario che "l'attività sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo."
Anche in questo caso, pertanto, ai fini IRAP risulta determinante il discusso requisito dell'autonoma organizzazione.
IRAP per il professionisti associati
Con Sentenza 28 ottobre 2009, n. 22781, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito di un professionista facente parte di uno studio associato deve essere assoggettato ad IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Infatti, l'esercizio in forma associata di una professione fa presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione "di strutture e mezzi, ancorchè di non particolare onere economico"; inoltre, l'intento di "avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività", fa ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio.
IRAP per i professionisti che si avvalgono di mini-consulenze
Con Sentenza 10 novembre 2009, n. 23778, la Corte di Cassazione ha statuito che non è soggetto ad IRAP il commercialista che si avvale di consulenze occasionali di supporto alla sua attività professionale, fermo restando che tale circostanza deve essere valutata alla luce dell'entità complessiva delle somme corrisposte ai collaboratori.
Il requisito dell'autonoma organizzazione, infatti, non sussiste qualora un professionista si avvalga di consulenze particolari, le quali non possono implicare in via automatica l'utilizzo di personale dipendente.