mercoledì 23 giugno 2010

Elenchi Intrastat: Circolare delle Entrate del 21/06/2010 e Modelli intra 12 ed intra 13 per gli enti e le associazioni

Circolare 21/06/2010
Con Circolare 21 giugno 2010, n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, a seguito dei mutati criteri di territorialità delle prestazioni di servizi introdotti dal D.Lgs. n. 18/2010.
In particolare, la prima parte del documento di prassi fornisce indicazioni di carattere generale, mentre la seconda parte è dedicata alle risposte ai quesiti sollevati dagli operatori attraverso il forum aperto in marzo sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
Di seguito si elencano alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella Circolare:
- i contribuenti minimi devono compilare gli elenchi riepilogativi se effettuano acquisti intracomunitari presso un soggetto IVA di un altro paese UE. Diversamente, non sono tenuti alla compilazione in caso di cessione di beni o servizi;
- gli enti e le associazioni che svolgono attività commerciale in via secondaria sono comunque obbligati alla presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi.
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Enti ed associazioni
Ricordiamo a tal proposito che con il provvedimento 16 aprile 2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli INTRA 12 ed INTRA 13 destinati agli enti non commerciali per dichiarare e versare l’IVA sugli acquisti effettuati in ambito intracomunitario o da soggetti non stabiliti in Italia.
I nuovi modelli recepiscono, peraltro, le novità sulla territorialità delle prestazioni di servizi introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010.
Una delle maggiori novità dei nuovi modelli consiste nel fatto che gli stessi non sono più in formato cartaceo, ma possono essere presentati esclusivamente in via telematica:
- direttamente dal contribuente;
- tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998 (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati, etc.).
Secondo quanto previsto dal provvedimento di approvazione, i nuovi modelli sono utilizzati a partire dal 1° giugno 2010. Pertanto, il nuovo modello INTRA 12 troverà applicazione per gli acquisti registrati nel mese di maggio.
A tal fine, è previsto un periodo transitorio per gli acquisti registrati nei mesi da gennaio ad aprile 2010. Nelle “Motivazioni” del provvedimento direttoriale viene specificato che le dichiarazioni relative ai mesi da gennaio ad aprile 2010 vanno ripresentate integralmente solo se nel medesimo periodo sono state poste in essere operazioni i cui dati non potevano essere esposti nel (vecchio) modello INTRA 12 approvato con decreto 16 febbraio 1993.
INTRA 12
Il modello INTRA 12 va compilato dagli enti non commerciali non soggetti passivi, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di 10.000 euro o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su queste operazioni, per dichiarare all’ufficio competente l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.
La dichiarazione deve essere presentata - ed il relativo versamento effettuato - entro il mese successivo a quello in cui l’acquisto è stato registrato (per i termini di registrazione degli acquisti intracomunitari, si veda l’art. 47, comma 3, D.L. n. 331/1993).
Il modello, inoltre, deve essere utilizzato anche:
- per gli acquisti intracomunitari effettuati dai produttori agricoli esonerati (di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- per gli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non commerciali soggetti ad IVA in Italia, quando l’imposta deve essere applicata dall’ente con il meccanismo del reverse charge. Infatti, l’art. 30-bis, D.P.R. n. 633/1972 – introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 18/2010 – stabilisce che gli enti non commerciali tenuti all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello stesso decreto, devono adempiere agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le medesime modalità e termini previsti per gli acquisti intracomunitari di beni. Pertanto, il modello INTRA 12 deve essere utilizzato anche dagli enti non commerciali che applicano l’IVA in Italia per gli acquisti di beni e servizi da non residenti.
INTRA 13
Il modello INTRA 13 è riservato agli enti non commerciali non soggetti IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari cui si applica l’imposta e che, prima dell’acquisto, devono dichiararlo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro (cfr. art. 38, comma 5, lettera c, D.L. n. 331/1993), gli acquisti intracomunitari operati dai predetti enti non sono soggetti ad IVA in Italia, semprechè non sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 6, del citato D.L. n. 331/1993).
Ai fini del controllo circa il superamento della citata soglia è previsto che l’ente, mediante presentazione del modello INTRA 13, dichiari all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale e anteriormente all’effettuazione di ogni acquisto intracomunitario, l’ammontare dell’acquisto in corso nonché l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno.
Al superamento del limite di 10.000 euro, al solo fine del pagamento in Italia dell’IVA sugli acquisti intracomunitari di beni, è necessario richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA mediante la presentazione del modello anagrafico AA7.
A partire dal momento in cui l’Ente ottiene la partita IVA, lo stesso deve applicare l’IVA sulle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti all’estero, quando la prestazione è soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.