giovedì 17 giugno 2010

Durc: aggiornamenti e precisazioni 2010

Amministrazione straordinaria e rilascio del DURC
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 10382/2010, precisa che è previsto l'obbligo da parte dell'INPS e dell'INAIL del rilascio del DURC alle grandi imprese commerciali insolventi in amministrazione straordinaria, anche se non hanno provveduto al versamento dei contributi e dei premi.
Secondo la nota ministeriale, infatti, lo stato di insolvenza non ha ripercussioni sulla regolarità contributiva, dato che l'impresa ha sospeso i pagamenti a seguito di disposizioni legislative; in veste di creditori privilegiati gli enti previdenziali devono aver avanzato richiesta nei termini di legge per il recupero del credito e devono rilasciare il DURC proprio in relazione alle somme vantate nei confronti dell'azienda
Appalto pubblico e verifica del DURC nei confronti dell'associazione consortile
Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 19/2010, fornisce chiarimenti riguardo la partecipazione ad appalto pubblico da parte di un'associazione temporanea di imprese (Ati), che costituisce una società consortile per l'effettuazione dei lavori appaltati.
In relazione ai pagamenti correlati allo stato di avanzamento dei lavori, la verifica del DURC da parte della stazione appaltante viene eseguita soltanto nei confronti della società consortile e delle eventuali subappaltatrici; viene, inoltre, ribadito che al momento dell'affidamento dei lavori la verifica va estesa a tutte le aziende che compongono l'associazione temporanea di imprese.
Edilizia: no al DURC alle imprese che superano il 3% di part-time
Con l'Accordo di Rinnovo del 19 aprile 2010 del CCNL per i dipendenti da industrie edili ed affini, le parti stipulanti sono intervenute anche in relazione alla concessione del DURC per il rispetto del numero massimo di rapporti a tempo parziale instaurabili.
In particolare il contratto, all'allegato 5 evidenzia come all'articolo 78 del CCNL venga aggiunto il seguente comma 10: "i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate (3%), impediscono il rilascio del DURC all'impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della CNCE di recepimento che obbliga l'adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse edili partecipanti al sistema della CNCE stessa".
Verifica presentazione "DURC INTERNO" da parte delle DPL
Il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 8667 del 12 maggio 2010, fornisce chiarimenti alla proprie Direzioni Provinciali in merito alle richieste, che pervengono da INPS e INAIL, di verificare l'avvenuta presentazione dell'autocertificazione ex art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007.
Tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici devono aver presentato il c.d. "DURC interno" alle DPL competenti; tuttavia, osserva il Ministero, "la presentazione tardiva dell'autocertificazione o la sua integrazione configurano un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso."