venerdì 31 maggio 2013

Dichiarazione dei redditi 730/2013: prorogati i termini per la consegna

In corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Dpcm che fa slittare al 10 giugno 2013 la scadenza per la consegna dei modelli ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale
C’è tempo fino a lunedì 10 giugno per presentare il modello 730/2013 (redditi 2012) ai Caf e ai professionisti abilitati.
Slittano conseguentemente anche i termini entro cui i soggetti che prestano assistenza fiscale dovranno assolvere gli adempimenti successivi: per loro, previsto il rinvio di una settimana, dal 17 al 24 giugno, per consegnare ai contribuenti copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3.
Proroga, infine, anche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli predisposti e del relativo risultato contabile, che avrà come data limite l’8 luglio e non più il 30 giugno.
I nuovi termini per la presentazione del modello 730/2013 sono stati fissati da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 maggio 2013, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

giovedì 30 maggio 2013

5 per mille 2013 : pubblicati gli elenchi definitivi

In data 27 maggio 2013 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it) gli elenchi definitivi 2013 degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille.
I legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti in lista dovranno presentare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, entro il 1° luglio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all'elenco.
Le stesse regole valgono anche per le associazioni sportive dilettantistiche, i cui rappresentanti legali dovranno però presentare la documentazione richiesta alla struttura del Coni competente per territorio.

lunedì 27 maggio 2013

Unico 2013: nessun rinvio previsto per la scadenza del 16 giugno 2013

In data 22 maggio 2013, il MEF, a seguito del quesito posto dalla commissione Finanze della Camera, ha chiarito che non è prevista alcuna proroga per la scadenza del 16 giugno relativa ai versamenti, che comprendono anche l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
In particolare il MEF e l'Agenzia delle Entrate hanno ricordato che:
• è già stato predisposto il D.M. di approvazione della "revisione congiunturale speciale" per il periodo d'imposta 2012 e sono stati elaborati i correttivi applicabili ai 205 studi di settore in vigore;
• a breve verranno approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2012;
• sarà diffuso entro breve tempo anche il software Gerico 2013, contenente gli adeguamenti alle modifiche approvate con i D.M. 21 e 28 marzo 2013 nonché i correttivi per assorbire l'effetto della congiuntura economica.
Fonte: Seac

venerdì 24 maggio 2013

MODELLO 730/2013: in arrivo la proroga al 10 giugno 2013 dei termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2013 ai CAF

In arrivo la proroga dei termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2013 ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, mediante l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Più tempo, pertanto, per la presentazione dei modelli 730/2013 da parte dei contribuenti che possono avvalersi dell’assistenza fiscale, tipicamente lavoratori dipendenti, pensionati e alcuni titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto).
Se il modello 730/2013 viene presentato ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato (soggetto iscritto negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro), è infatti prevista la proroga dell’ordinario termine del 31 maggio al 10 giugno 2013.
Il rinvio si rende necessario in considerazione delle nuove modalità telematiche adottate dall’INPS per il rilascio dei modelli CUD 2013, che avevano già comportato il differimento dal 30 aprile al 16 maggio della presentazione dei modelli 730/2013 al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta, disposta dal DPCM 26 aprile 2013.
Successivamente, la situazione si è “aggravata” con l’entrata in vigore del DL 21 maggio 2013 n. 54, con cui è stato sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2013 per alcune tipologie di immobili (in particolare le abitazioni principali, salvo quelle di maggior pregio iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), mettendo in difficoltà chi aveva già presentato il modello 730/2013 optando per l’utilizzo dei crediti derivanti dalla dichiarazione, in tutto o in parte, mediante compensazione con l’IMU dovuta per il 2013, indicandoli nel modello F24. Tale opzione impedisce, infatti, il rimborso dei crediti da parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) e potrebbe quindi essere necessario riconsiderare l’opzione effettuata, modificando il modello 730 già presentato.
Si ricorda che la presentazione del modello 730/2013 ad un CAF o professionista deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria per il rilascio obbligatorio del visto di conformità (ad esempio, CUD e altre certificazioni del sostituto d’imposta, fatture e ricevute relative a oneri deducibili e detraibili, ecc.), anche se la dichiarazione viene presentata già compilata.
Viene conseguentemente previsto il differimento dal 15 giugno al 24 giugno del termine entro il quale il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2013 elaborato.
Prevista anche la proroga del termine entro cui i CAF e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica i modelli 730/2013 all’Agenzia delle Entrate, che slitta all’8 luglio 2013 (in luogo del 1° luglio, in quanto il 30 giugno cade di domenica). Entro tale termine, devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2013 elaborati, le schede relative alla destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), i prospetti di liquidazione della dichiarazione (modelli 730-3) e la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2013 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, che la stessa Agenzia provvederà poi a “girare”, sempre in via telematica, ai sostituti d’imposta.
Si ricorda, infatti, che tutti i sostituti d’imposta (esclusi l’INPS e quelli che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sono tenuti a ricevere i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e, a tali fini, dovevano effettuare l’apposita comunicazione entro il 2 aprile 2013, ai sensi del provvedimento del 22 febbraio 2013, ad esclusione dei sostituti d’imposta che nel 2011 e 2012 avevano già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e che non dovevano comunicare variazioni dei dati già forniti.
Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2013 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 1° luglio 2013.
Si ricorda che, entro la suddetta data, il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2013 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno.
La suddetta scadenza del 1° luglio rimane ferma anche qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare sia la trasmissione telematica dei modelli 730/2013 elaborati che delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).
Fonte: Eutekne – Autore : Massimo Negro

giovedì 23 maggio 2013

INAIL 2013: incentivo ai datori di lavoro che assumono

Con un comunicato del 20 maggio 2013, pubblicato sul sito internet istituzionale, il Ministro del Lavoro rende noto che è stato registrato alla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale 19 aprile 2013 di concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l'assunzione.
L'incentivo è pari a 190 euro mensili (riproporzionati in caso di part-time) per un periodo di:
• 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
• 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
La richiesta del beneficio va effettuata all'INPS, esclusivamente con modalità telematica, con le modalità stabilite dall'Istituto entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del predetto decreto.
Fonte: seac

mercoledì 22 maggio 2013

IMU 2013: i nuovi codici tributo per gli immobili ad uso produttivo

Andranno esposti nella sezione Imu e altri tributi locali nella colonna importi a debito versati. In caso di ravvedimento, pagamento contestuale di sanzioni ed interessi
Versamento dell’imposta municipale propria con un apposito codice tributo anche per i capannoni industriali e rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.
La risoluzione 33/E, pubblicata il 21 maggio 2013, ha istituito, per il versamento dell’IMU sugli immobili produttivi a destinazione speciale, nell’ipotesi in cui il pagamento dell’imposta debba essere effettuato con il modello F24, i due codici 3925, per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76%, e 3930, per l'eventuale incremento che è facoltà del comune in cui è situato l’immobile stabilire.
Il surplus di gettito garantito da tale maggiorazione, che la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) limita ad un massimo di 0,3 punti percentuali, sarà destinato a beneficio dell'ente territoriale. Il codice catastale sarà, come di consueto, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Nella diversa ipotesi in cui il versamento debba invece essere effettuato attraverso il modello F24 EP il documento di prassi individua invece i codici 359E, per l’importo calcolato con l’aliquota standard, e 360E, per l’addizionale decisa dal comune.
I due codici tributo 3925 e 359E saranno utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non sarà invece possibile utilizzare i codici 3930 e 360E, in quanto, in tale ipotesi, l'ente non ha facoltà di incrementare la relativa aliquota, come ha chiarito la risoluzione n. 5/DF del 2013.
Resta comunque ferma la validità dei codici tributo 3913, istituito con risoluzione 35/E del 2012, e 350E, istituito con risoluzione 53/e del 2012, n. 53/E, che continuano a dover essere utilizzati per il versamento dell’Imu relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 21 maggio 2013

IMU 2013 : il 17/05/2013 approvato il Decreto di sospensione della prima rata per l'abitazione principale

In data 17 maggio 2013, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto relativo al c.d. "congelamento" della prima rata di acconto IMU.
In particolare, è stato stabilito che la sospensione riguarda:
• le abitazioni principali con le relative pertinenze;
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• i terreni e i fabbricati rurali.
Nessuna sospensione è, invece, prevista per le abitazioni principali di pregio, ossia ville, castelli e immobili signorili (categorie catastali A1, A8 e A9).
Si ricorda, infine, che entro la fine di agosto il Governo dovrà provvedere a riformare la tassazione del patrimonio immobiliare, altrimenti i contribuenti saranno tenuti a versare l'IMU sospesa a giugno entro il 16 settembre 2013.

lunedì 20 maggio 2013

IMU: ravvedimento fino al 30 giugno 2013 per i manacati versamenti del 2012

L’art. 16 del DLgs. 18 dicembre 97 n. 473 ha esteso all’IMU la disciplina del ravvedimento operoso, ovvero la possibilità, per l’autore della violazione, di rimediare spontaneamente all’omissione o all’irregolarità commessa nell’applicazione della disposizione tributaria fruendo di una riduzione della sanzione amministrativa.
Nello specifico, l’art. 13 del DLgs. 472/97 stabilisce che la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (che, in caso di omesso versamento, è pari ad 1/8 del 30%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene alternativamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (cosiddetto ravvedimento “lungo”).
Prima delle modifiche introdotte dal DL 35/2013 e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia con la circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, si riteneva, per l’applicazione del ravvedimento “lungo”, di dover fare riferimento a quest’ultima ipotesi (la possibilità di ravvedersi entro un anno dall’omissione), non tanto perché non fosse prevista, ai fini IMU, la dichiarazione, quanto piuttosto perché si riteneva che non si trattasse di una dichiarazione periodica. Infatti, sebbene in materia non constino chiarimenti, la stessa, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, sempre che non si verifichino variazioni dei dati e degli elementi dichiarati tali per cui risulti diverso l’ammontare dell’imposta dovuta.
Per avvalorare la tesi del termine annuale, peraltro, era stata corretta la parte delle istruzioni al modello di dichiarazione IMU, sottoposta alla pubblica consultazione fino al 19 ottobre 2012, in cui veniva precisato che la regolarizzazione degli errori e delle omissioni dovesse avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione.
Il Ministero, nella versione in bozza poi cancellata, aveva ritenuto infatti che la dichiarazione IMU potesse considerarsi periodica in quanto “l’obbligo di dichiarare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni incidenti sulla determinazione dell’imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’«inizio» del possesso ma permane finché la dichiarazione non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DLgs. n. 504 del 1992”. L’opinione del Ministero (connotazione della dichiarazione IMU come dichiarazione periodica) trovava fondamento nelle decisioni della Corte di Cassazione contenute nelle sentenze 16 gennaio 2009 n. 932 in materia di ICI e 11 febbraio 2005 n. 2823 in materia di TARSU.
La circolare ministeriale n. 1/DF/2013, commentando le modifiche introdotte dal DL 35/2013 tra cui la fissazione al 30 giugno del termine di presentazione della dichiarazione, ritiene invece che la dichiarazione abbia una valenza “periodica”. Sulla base di questo assunto, il Ministero afferma che il termine “fisso” del 30 giugno dell’anno successivo permette ai contribuenti di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, superando i problemi che sarebbero sorti con il “termine mobile” di 90 giorni.
La citata circolare non prende in considerazione, però, la natura non obbligatoria della dichiarazione. La stessa, infatti, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, sempre che non si verifichino variazioni dei dati e degli elementi dichiarati tali per cui risulti diverso l’ammontare dell’IMU dovuta. Si ripropone quindi l’automatismo di implicita conferma, di anno in anno, dei contenuti della dichiarazione, già proprio dell’ICI.
Restano problematiche per la natura non obbligatoria della dichiarazione
La questione è di non poco conto, in quanto aderire all’una piuttosto che all’altra tesi permette di sanare in forma agevolata le omissioni alternativamente entro il 30 giugno dell’anno successivo oppure entro un anno dalla loro violazione.
A titolo di esempio, il mancato versamento dell’IMU a saldo per l’anno 2012, aderendo alla tesi del Ministero, può essere sanato, con il ravvedimento, entro il 30 giugno 2013; viceversa, la sanzione ridotta si applicherebbe fino al 17 dicembre 2013.
Stante le problematiche connesse, anche alla luce dell’imminente scadenza del 30 giugno 2013, si auspica un ulteriore chiarimento in materia.
Fonte: Eutekne Autore: Stefano SPINA

venerdì 17 maggio 2013

Assunzione colf , baby sitter e badanti 2013: agevolazioni fiscali

Anche quest’anno chi sostiene spese per l’assunzione di colf, baby sitter e badanti potrà usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali in sede di dichiarazione 730. Quale quota è possibile portare in deduzione o detrazione? Come compilare la dichiarazione?
I contributi versati per qualsiasi tipo di lavoratore domestico (colf, badanti, baby sitter) si possono dedurre dal proprio reddito fino ad un massimo di 1.549,37 euro all’anno. Gli importi eccedenti, invece, non possono essere dedotti e quindi non andranno indicati in dichiarazione perchè non rilevano.
La quota che è possibile portare in deduzione è esclusivamente quella a carico del datore di lavoro, e non anche quella a carico del lavoratore domestico.
Al professionista incaricato della trasmissione del modello 730, il contribuente dovrà consegnare copia dei MAV attestanti l’effettivo pagamento dei contributi Inps. L’importo totale dovrà poi essere indicato dal professionista al rigo E23 del modello 730/2013.
Danno invece diritto ad una detrazione – e non ad una deduzione – le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, qualora il reddito complessivo del contribuente che sostiene tali spese non superi i 40.000 euro.
Si considerano “non autosufficienti” i soggetti che non ritenuti autonomi nell’assumere alimenti, nell’espletare funzioni fisiologiche e nel provvedere all’igiene personale, nel deambulare e nell’indossare gli indumenti. Tale stato di non autosufficienza dovrà essere comprovato da certificazione medica, così come ribadito dalla Risoluzione n. 397/E dell’ottobre 2008 dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione spetta nella misura del 19% delle spese sostenute, fino ad un importo non superiore a 2.100 euro per contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti a cui si riferisce l’assistenza. Nel caso invece in cui più familiari abbiano sostenuto spese per l’assistenza di un medesimo familiare, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Al professionista incaricato della trasmissione del modello 730 il contribuente dovrà consegnare le ricevute delle retribuzioni versate, firmate dall’assistente familiare. La documentazione deve obbligatoriamente riportare gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Qualora la spesa sia sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta dovranno essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Tali importi dovranno essere indicati nel rigo E15 del modello 730/2013.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

giovedì 16 maggio 2013

Il reato di frode informatica per l’alterazione di un apparecchio da intrattenimento

Riportiamo in materia un interessante articolo pubblicato sulla rivista on line dell’Agenzia delle Entrate “Fisco oggi” a firma di Emiliano Marvulli .
“Il gestore di un locale che altera un apparecchio da intrattenimento per dribblare la maggiore tassazione ottiene, infatti, un ingiusto profitto con "artifici o raggiri"
Risponde di frode informatica il responsabile di una sala giochi che, in concorso con il concessionario del pubblico servizio, manomette l'apparecchio elettronico destinato a semplici "giochi di abilità", trasformandolo in slot machine, così evitando il versamento della maggiore imposta del 13,5% spettante all'Erario sugli apparecchi dotati di "aleatorietà".
Così ha stabilito la sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 18909 del 30 aprile.
Il caso
I giudici della Corte di cassazione hanno confermato l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva disposto la misura degli arresti domiciliari a carico del gestore di una sala giochi che, in accordo con coloro i quali agivano come incaricati di pubblico servizio, aveva prima alterato e poi installato nei propri locali degli apparecchi da gioco.
A seguito della suddetta modificazione, gli apparecchi, che originariamente erano previsti per semplici giochi di abilità, assoggettati a imposte da versare in maniera forfetaria, erano stati trasformati in vere e proprie slot machine, ossia apparecchi che, in quanto caratterizzati da completa aleatorietà, sarebbero stati soggetti a un maggiore tributo, pari al 13,5% delle somme giocate.
Pertanto, come effetto della manomissione, il gestore dei locali e gli agenti incaricati di pubblico servizio incassavano e trattenevano illecitamente le somme dovute al monopolio di Stato.
Il regime degli apparecchi da gioco
La disciplina in materia di apparecchi da gioco è contenuta nell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 (Tulps - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
La disposizione in commento prevede due diverse categorie di apparecchi da gioco.
La prima (comma 6) è relativa ad apparecchi (slot machine) che producono vincite e per i quali è prevista l'emissione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di un nulla osta alla distribuzione e alla messa in esercizio. In tal caso, è tassativamente prevista l'instaurazione di un collegamento telematico tra gestore e pubblica amministrazione, che consenta di monitorare l'attività di gioco che lo Stato affida a terzi in concessione e di riscontrare le imposte effettivamente versate all'Erario. Con tale meccanismo, infatti, l'amministrazione può rilevare il volume di gioco e determinare il numero di vincite a titolo di imposta dovute (prelievo erariale unico), pari al 13,5% delle somme giocate, ed è altresì garantita la percentuale di vincite da erogare agli utenti, pari per legge al 75% su un ciclo di 140mila partite.
La seconda categoria (comma 7) riguarda gli apparecchi di puro svago, che non erogano premi, incentrati sull'abilità del giocatore e assoggettati a imposte versate forfettariamente.
Il reato di frode informatica
La manomissione ideata dall'indagato, in accordo con gli incaricati di pubblico servizio, ha fatto sì che le macchine collocate nei propri locali, anziché riprodurre giochi di abilità, come originariamente previsto, raffigurassero in realtà vere e proprie slot machine.
Gli apparecchi così alterati non proponevano giochi correlati all'abilità del giocatore, ma giochi caratterizzati da completa aleatorietà, ed erogavano vincite con modalità esterna alla macchina, atteso che i "punti" della vincita venivano in realtà convertiti in denaro (e annotati in brogliacci trovati all'interno degli apparecchi).
Inoltre, il numero di partite per ciascun giocatore era illimitato, con possibilità di vincite superiori al limite consentito per legge.
Tale meccanismo aveva consentito agli indagati l'appropriazione indebita della quota, pari al 13,5% del costo di ciascuna partita, non monitorata e dovuta a titolo di prelievo erariale.
L'adita Corte di cassazione ha sancito che, con "l'introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all'esercizio del gioco d'azzardo (cosiddette "slot machine"), trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento di un sistema informatico", si ravvisano gli estremi del reato di frode informatica.
A parere dei giudici di legittimità, la frode informatica è un'ipotesi speciale di truffa, "della quale conserva tutti i tratti costitutivi, fra cui proprio la condotta fraudolenta (artifizi e raggiri) finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno", con l'unica differenza che nel primo reato l'attività fraudolenta non investe la persona, bensì il sistema informatico di pertinenza del medesimo soggetto, attraverso la manipolazione di detto sistema.
Nella lunga sentenza in commento, i giudici della Suprema corte hanno affrontato un ulteriore aspetto, sorto in considerazione del fatto che uno degli agenti del concorso di reato fosse un pubblico ufficiale o, più precisamente, "un incaricato di pubblico servizio".
Il quesito posto all'attenzione della Corte attiene al corretto inquadramento, per la fattispecie in esame, dei reati di frode informatica e di peculato.
Riprendendo la costante giurisprudenza in materia, i giudici di legittimità hanno affermato che si ravvisa il reato di frode quando gli artifici e i raggiri posti in essere dal pubblico ufficiale (o da un incaricato di pubblico servizio) sono antecedenti all'appropriazione fraudolenta del denaro (o di un bene mobile) spettante allo Stato: pertanto l'appropriazione, che costituisce il momento consumativo del reato, è di conseguenza posteriore all'attività illecita.
Nel peculato, invece, i termini della questione sono invertiti, perché il pubblico ufficiale ha già, per effetto del proprio ruolo, il possesso del bene o del denaro, che segna il momento consumativo del reato, mentre l'eventuale condotta fraudolenta serve solo per occultare il reato già consumato.
In altri termini, si ravvisa frode, e non peculato, quando il soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), non avendo il possesso del denaro (o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione), "se lo procuri in maniera fraudolenta, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto".
Alla luce di tali principi, la fattispecie in esame certamente configura il reato di frode informatica.
Infatti, i raggiri e gli artifici, ossia la manomissione degli apparecchi prima dell'installazione nei locali di proprietà del gestore, avevano comportato che i macchinari non fossero assoggettati alla più pesante tassazione prevista per le slot machine (pari al 13,5% delle giocate effettuate).
Per effetto dell'alterazione, il gestore e gli incaricati di pubblico servizio finivano per trarre in inganno il Monopolio dello Stato, che non era messo nelle condizioni di poter riscuotere il tributo dovuto e, conseguentemente, potevano incassare e trattenere illecitamente la quota del 13,5 per cento.

Società cooperative: pagamento del contributo di revisione 2013/2014 entro il 15 luglio 2013

Il 15 luglio 2013 è la data di scadenza per il pagamento contributo di revisione per il biennio 2013/2014 dovuto dalle società cooperative.
E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 febbraio 2013 che stabilisce quanto le cooperative debbano versare per il biennio 2013/2014.
Nessuna novità, ma anche un importante cambiamento.
Per quanto riguarda le fasce di contribuzione, non ci sono state modifiche rispetto al recente passato ovvero:
€ 280,00
fino a 100 soci
fino a € 5.160,00 di capitale sociale sottoscritto
fino a € 75.000,00 di fatturato
€ 680,00
da 101 a 500 soci
da € 5.160,00 a € 40.000,00 di capitale sottoscritto
da € 75.000,01a € 300.000,00 di fatturato
€ 1.350,00
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto
da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 di fatturato
€ 1.730,00
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto
da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 di fatturato
€ 2.380,00
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto
superiore a € 2.000.000,00 di fatturato
Le cooperative assoggettate a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge n. 59/1992, fino allo scorso biennio, erano tenute al versamento del contributo aumentato del 50%. Tali cooperative sono:
1. Cooperative e loro consorzi con fatturato superiore a 30 miliardi di lire;
2. Cooperative che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o a responsabilità limitata;
3. Cooperative che possiedano riserve indivisibili superiori a tre miliardi di lire o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a tre miliardi di lire;
4. Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all’albo delle cooperative edilizie di abitazione di cui all’art. 13 della legge n. 59/1992.
Il Decreto, per questo biennio, prevede che il predetto aumento del 50% non venga applicato alle cooperative iscritte all’Albo nazionale delle cooperative edilizie e che non rientrano in una delle altre categorie indicate dall’art. 15 della legge n. 59/1992.

mercoledì 15 maggio 2013

5 per mille 2013: in rete gli elenchi provvisori

Gli enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell'università, della ricerca sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno chiesto di beneficiare della ripartizione annuale delle quote dell’Irpef destinate dai contribuenti (circa 400 milioni di euro), possono verificare da oggi la loro presenza negli elenchi provvisori, pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione “Documentazione - 5 per mille - archivio 2013”.
A iscriversi, per l'esercizio finanziario 2013, sono stati in 45.603 (ben 1.715 candidati in più, rispetto alle liste 2012). Al numero vanno poi aggiunti anche i Comuni italiani per i quali non è prevista la pubblicazione di alcun elenco, in quanto potranno ricevere le “preferenze” direttamente dai propri cittadini residenti, per le iniziative sociali messe in campo.
Considerato l’elevato numero degli iscritti, per facilitare la consultazione degli elenchi, l’Agenzia mette a disposizione un motore di ricerca che consente di individuare i soggetti sia dalla denominazione sia dal codice fiscale.
Gli elenchi, quattro, sono in ordine alfabetico e, in particolare, riguardano:
• 38.031 enti del volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, associazioni e fondazioni riconosciute in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del Dlgs 460/1997
• 7.047 associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
• 422 enti della ricerca scientifica e dell'università
• 103 enti della ricerca sanitaria.
Gli enti del volontariato si confermano, dunque, sullo scalino più alto del podio ma, anche se a considerevole distanza, aumentano i numeri di tutte le altre tipologie di beneficiari. In tre anni (dal 2010 a oggi), ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche sono cresciute di 689 unità, gli enti della ricerca scientifica e dell'università segnano un +183 e quelli della salute +6.
In ogni caso, si tratta ancora di un parterre di aspiranti poiché gli elenchi sono provvisori, cioè suscettibili di modifiche derivanti dalla correzione di eventuali errori anagrafici, la cui segnalazione potrà essere inviata da enti del volontariato e associazioni sportive, entro e non oltre il 20 maggio, tramite il legale rappresentante, alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente. La versione definitiva degli elenchi sarà messa in rete entro il 27 maggio, una volta completate le operazioni di riscontro.
Gli stessi legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno poi presentare entro l’1 luglio, rispettivamente alla direzione regionale dell'Agenzia e all'ufficio del Coni, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale degli organismi interessati, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti di ammissione al beneficio. Alla dichiarazione, che va redatta su apposito modello reperibile sul sito delle Entrate, è necessario allegare copia del documento di riconoscimento di colui che sottoscrive. Stesse modalità e tempistica valgono per gli enti della ricerca scientifica e dell’università tenuti alla presentazione della documentazione al Miur.
La chance per i ritardatari
Uno spiraglio rimane comunque aperto anche per chi non è riuscito a stare nei tempi regolamentari. Vale a dire che, con una piccola penalità, gli enti e le associazioni, che presentano domande d’iscrizione e documentazione integrativa entro il prossimo 30 settembre, possono ancora partecipare al riparto delle quote del 5 per mille, versando una sanzione di 258 euro tramite F24, con indicazione del codice tributo “8115”. La condizione indispensabile consiste, però, nel fatto che gli stessi possiedano i requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio già alla data di scadenza della domanda di iscrizione: 7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria.

lunedì 13 maggio 2013

DURC 2013: con la rateizzazione dei ruoli di Equitalia il Durc è positivo.

Con comunicato stampa del 08/05/2013 Equitalia chiarisce ancora che il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
L’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti.
La rateazione è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 72 rate, se durante i pagamenti in corso si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.

venerdì 10 maggio 2013

Raccolta delle Scommesse e degli altri concorsi pronostici: nuovi codici tributo

Sono stati istituiti, con la risoluzione n. 29/E del 9 maggio, i codici tributo per versare, con il modello F24 Accise, quanto dovuto dai concessionari abilitati alla gestione dei giochi a seguito del controllo automatizzato, da parte delll’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sull’imposta unica relativa alla raccolta delle scommesse, diverse da quelle ippiche e sportive, e degli altri concorsi pronostici, nonché le vincite e i rimborsi non riscossi.
Le norme in materia (articolo 24 del decreto-legge 98/2011) prevedono che sia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a procedere, mediante procedure automatizzate, alla liquidazione dell’imposta unica e al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati.
Pertanto, per versare le somme dovute a seguito di tale attività di controllo, ferma restando la possibilità di rateazione, andranno utilizzati i seguenti codici tributo:
• “5340” (imposta e interessi)
• “5341” (sanzioni)
• “5342” (imposta e interessi - di competenza della regione Sicilia)
• “5343” (sanzioni - di competenza della regione Sicilia)
Per quanto riguarda invece le vincite e i rimborsi non riscossi, il decreto dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 12 febbraio 2013 ne ha disposto il riversamento all’erario da parte del concessionario. A tale scopo, sono stati istituiti i codici tributo:
• “5344” (vincite prescritte e rimborsi non riscossi derivanti da scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché da altri concorsi pronostici)
• “5345” (interessi)
•“5346” (penale per ritardato versamento).
Tali elementi per il versamento devono essere esposti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”

Rateizzazione del debito con Equitalia 2013: inalzato il limite ad € 50.000 e consentite fino a 72 rate

Con Direttiva 7 maggio 2013, Equitalia ha modificato le modalità d'accesso e le procedure relative alla rateizzazione dei debiti ed in particolare:
• è stato innalzato da 20 mila a 50 mila euro il limite dell'importo del debito per il quale è possibile ottenere automaticamente la rateazione, senza necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (autocertificazione);
• è stato disposto che per qualsiasi importo venga richiesta la rateazione il numero massimo di rate è pari a 72 e non più 48, fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari ad almeno 100 euro.
In virtù di ciò, è già stato modificato l’apposito modulo per l’istanza di rateazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Di sicuro interesse, inoltre, l'affermazione per cui il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato inadempiente e può pertanto richiedere il DURC al fine di partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

giovedì 9 maggio 2013

Società sportive dilettantistiche 2013: chiarimenti contabili e fiscali con la Circolare Agenzia Entrate del 24/04/2013

Con Circolare 24 aprile 2013, n. 9, l'Agenzia della Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti contabili e formali necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
In particolare, le Entrate precisano che:
• nel caso in cui gli enti in esame abbiano optato per il regime in oggetto sono tenuti ad annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997. La mancata osservanza (per errore o per dimenticanza) di tale adempimento comporta, l'applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (da euro 1.032 ad euro 7.746) ma non la decadenza dal regime agevolato;
• la mancata redazione del rendiconto ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 600/1973 non determina l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'IRES per i proventi realizzati (art. 25, comma 2, L. n. 133/1999) e non rilevati in tale rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili (da euro 1.032 ad euro 7.746).
Si ricorda infine che la normativa prevede precise modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee al fine di "misurare" la reale natura associativa e il grado di democraticità dell'ente. Tuttavia, si può ritenere che l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (sms o e-mail) o l'occasionale mancato inserimento di tutti i nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono elementi che comportino necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla Legge n. 398/1991.
Fonte: seac

mercoledì 8 maggio 2013

Tassa annuale sulle unità da diporto 2013: pagamento entro il 31 maggio 2013

L’art. 16 commi 2-10 e 15-ter del DL n. 201/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° maggio 2012, una tassa annuale per le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore ai 10 metri.
Mentre le modalità di versamento dell’imposta in esame sono stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012 n. 50304 e la ris. dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012 n. 39 ha istituito i codici tributo per effettuare il versamento, i primi chiarimenti sull’applicazione dell’imposta erariale sono stati forniti dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2012 n. 16.
Gli importi della tassa, di cui al comma 2 dell’art. 16 (sono stati modificati dal DL 1/2012 rispetto agli importi originariamente fissati dal DL 201/2011), sono stabiliti nella misura fissa annuale di:
- 800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- 1.160 euro per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- 1.740 euro per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- 2.600 euro per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- 4.400 euro per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- 7.800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- 12.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- 16.000 euro per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- 21.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- 25.000 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
La tassa è riferita al periodo 1° maggio-30 aprile dell’anno successivo.
Il versamento, come precisato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012, è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno, ovvero, qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso (in tal caso, la tassa deve essere versata rapportando l’importo annuo al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo – ad esempio la data di acquisto di un’unità da diporto – fino al 30 aprile dell’anno successivo).
In altre parole, il soggetto che al 1° maggio 2013 risulta proprietario o titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione o detentore della stessa, sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno, è tenuto al pagamento entro il 31 maggio 2013 e la tassa si riferisce al periodo 1° maggio 2013-30 aprile 2014.
Si ricorda che, per i contratti di locazione, anche finanziaria, di cui all’art. 16 comma 7 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è determinata rapportandola ai giorni.
Versamento con F24 o bonifico in euro
Se il contratto è di durata inferiore al periodo 1° maggio-30 aprile, la tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.
In altre parole, il soggetto che al 1° maggio 2013 risulta proprietario o titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione o detentore della stessa, sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno è anch’esso tenuto al pagamento entro il 31 maggio 2013.
Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012 n. 50304, la tassa annuale sulle unità da diporto è versata tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. 39/2012, ovvero, nel caso in cui i soggetti obbligati al pagamento siano impossibilitati ad utilizzare il suddetto modello, mediante bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato.
Fonte: Eutekne – Autore: Arianna Zeni

martedì 7 maggio 2013

730/2013: guida alla dichiarazione deiu redditi di capitale (partecipazioni e finanziamenti)

La recente riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ha introdotto dall’anno 2012 un’aliquota nella misura del 20% che va a comprendere proventi che in precedenza erano tassati con aliquota del 12,50% e del 27%. Chiariamo qual è l’impatto a livello di Modello 730.
La nuova aliquota non è univoca in quanto sono state mantenute eccezioni per favorire alcune forme di investimento. La disciplina fiscale di redditi e plusvalenze resta tuttavia immutata in specie con riferimento ai modelli di dichiarazione che possono essere utilizzati per dichiarare tali redditi.
I redditi di capitale, disciplinati dall’art. 44 del Tuir, sono identificati da un’elencazione casistica e da una norma di chiusura (art. 44 lett. H) che li definisce come interessi e proventi derivanti dall’impiego del capitale con esclusione dei differenziali positivi tra prezzo di vendita e di acquisto in dipendenza di un evento incerto.
I redditi di capitale sono classificabili principalmente in due gruppi:
• redditi derivanti da rapporti di finanziamento riconducibili ad un’ampia nozione di interesse, come ad esempio proventi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, obbligazioni ecc;
• redditi derivanti da rapporti di partecipazione quali utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires, da rapporti di associazione in partecipazione di solo capitale o di cointeressenza (di cui all’art. 44 comma 1, lett. f ) o da strumenti finanziari che consentano una partecipazione al patrimonio dell’emittente.
Vi sono poi altri rapporti che generano redditi da capitale quali ad esempio le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue, i compensi per prestazioni di garanzia, i proventi derivanti dalla gestione collettiva di patrimoni immobiliari, i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
I redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) sono costituiti dalla cessione di partecipazioni, di contratti di associazione in partecipazione di solo capitale e dalla cessione di strumenti finanziari, qualificate e non qualificate, disciplinate rispettivamente dall’art. 67, 1 c. lett. c) e lett. c-bis) del Tuir. Costituiscono inoltre capital gain anche altre fattispecie quali la cessione di titoli, certificati, valute (art. 67, c-ter), la cessione di contratti derivati (art. 67, c-quater) e una norma di chiusura (art. 67, c-quinques) volta ad attrarre altre fattispecie diverse dalle precedenti che altrimenti sfuggirebbero a tassazione.
Le soglie di qualificazione, che valgono sia ai fini dei redditi di capitale che dei redditi diversi, sono indicate all’art. 67, 1° c., lett. c) del Tuir.
Si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20% o una partecipazione al patrimonio superiore al 25% per le società non quotate; tale soglia scende rispettivamente al 2% ed al 5% per le società quotate in borsa.
I redditi di capitale sono inoltre tassati per cassa al lordo delle spese per la loro produzione.
I redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 sono solo quelli di capitale non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e trovano collocazione nel quadro D del modello, precisamente nei righi D1 e D2.
Al rigo D1 vanno indicati gli utili ed altri proventi equiparati che si riferiscono a partecipazioni qualificate:
• nella misura del 40% per i dividenti relativi ad utili formatisi fino all’esercizio 2007;
• nella misura del 49,72% per i dividendi relativi ad utili formatisi dopo l’esercizio 2007;
• in misura integrale i dividendi provenienti da società localizzate in stati o territori a fiscalità privilegiata.
Le partecipazioni non qualificate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20% sull’intero provento, senza opzione per la tassazione ordinaria e quindi non vanno indicate in dichiarazione dei redditi.
In colonna 1 del rigo D1 va indicata rispettivamente la percentuale del 40 o del 49,72 della somma degli utili o proventi a seconda si tratti di utili o proventi formatisi prima o dopo il 2007, ovvero il 100% se derivanti da paesi aventi fiscalità privilegiata.
In particolare si deve tenere conto degli importi (desunti anche da più certificazioni) indicati nella sezione IV della Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati.
In colonna D2 vanno invece riportati gli altri redditi di capitale al lordo delle ritenute di acconto subite con esclusione dei redditi già assoggettati a ritenuta a titolo definitivo o ad imposta sostitutiva. Nel caso inoltre i redditi di capitale quali interessi da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, obbligazioni e le altre fattispecie previste dalla lett. c) ad f ) dell’art. 44, 1 c., non siano assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva e la durata dei contratti e dei titoli sia superiore a 5 anni, tali redditi devono essere assoggettati a tassazione separata e vanno indicati nel rigo D7 del Modello 730.
Per effetto dell’art. 26, del DPR 600/1973 che si occupa delle “Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale”, le ritenute sono considerate sempre a titolo d’imposta se operate nei confronti di persone fisiche diverse dagli imprenditori individuali, società di persone ed enti assoggettati ad IRES. In definitiva nella generalità dei casi, tali altri redditi di capitale, salvo non siano corrisposti da soggetti privati a persone fisiche non imprenditori o da soggetti esteri, scontano le imposte alla fonte a titolo definitivo e non devono pertanto essere riportati in dichiarazione dei redditi.
I redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o fattispecie assimilate effettuate da soggetti non imprenditori devono essere dichiarati utilizzando il quadro RT del Modello Unico.
In particolare le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate sono disciplinate rispettivamente dall’art. 68, 3 c. e 5 c. del Tuir mentre, se si tratta di cessione di partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, si applica l’art. 68, 4 c. del Tuir.
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, assunte al netto delle minusvalenze, poste in essere antecedentemente al 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare mentre quelle a decorrere dall’anno 2009 sono imponibili nel limite del 49,72%.
Le plusvalenze invece da cessione di partecipazioni non qualificate sono imponibili, dedotte le minusvalenze, per l’intero ammontare e sono soggette dall’anno 2012 all’imposta sostitutiva del 20%. La cessione delle partecipazioni invece in società con sede in stati a fiscalità privilegiata concorrono nella misura del 100% alla formazione del reddito del socio italiano.
La riforma non ha quindi influito sui regime di tassazione ma solo sull’aliquota riservando essenzialmente un trattamento di maggior favore ai proventi – dividendi e plusvalenze – relative alle partecipazioni qualificate invertendo le precedenti convenienze che, al contrario, favorivano quelle non qualificate.
Fonte: Gianluigi Degan – Centro Studi CGN

lunedì 6 maggio 2013

Bilancio 2013: guida agli adempimenti ed alle scadenze

Tempo di bilanci, vediamo qual è il rigoroso calendario che il Legislatore ha stabilito nel regolare l’iter verso il deposito del bilancio e quali sono le particolarità inerenti.
Premessa
Poiché non tutti i bilanci chiudono l’esercizio il 31/12, il Legislatore agli art. 2364 e 2578-bis ha stabilito degli intervalli temporali in giorni che prendono come riferimento in primis la data di chiusura dell’esercizio e in secondo luogo la data di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio.
Redazione e approvazione della bozza di bilancio da parte degli amministratori, con consegna all’eventuale organo di controllo
Il primo passo è la redazione della bozza di bilancio da parte degli amministratori. Se la società ha uno o più organi di controllo (collegio dei sindaci, revisori, ecc.) il progetto deve essere completato entro 30 giorni dalla data di convocazione dell’assemblea di approvazione. Il motivo è molto semplice: dare loro la possibilità di esaminare in modo completo i documenti e redigere così la propria relazione.
Se invece la società è priva di organi di controllo, gli amministratori hanno tempo fino ai 15 giorni che precedono la data di convocazione dell’assemblea per poter redigere la bozza di bilancio.
Tutto deve essere pronto 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea: il bilancio, le relazioni degli amministratori nonché quelle degli organi di controllo, devono essere disponibili per la consultazione presso la sede della società 15 giorni prima della convocazione del bilancio e fino alla sua approvazione.
Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l’approvazione della bozza di bilancio da parte degli amministratori, deve risultare da un verbale che andrà trascritto dal libro delle adunanze del CDA.
Entro quale data deve avvenire la convocazione dell’assemblea?
L’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro il termine previsto dallo Statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
Nelle SPA i soci devono ricevere la comunicazione di convocazione con un preavviso di almeno 8 giorni, tramite un mezzo di comunicazione che ne garantisca la prova dell’invio.
Nel caso di non convocazione nei termini, gli amministratori sono esposti:
• alle sanzioni previste dall’art. 2631 che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro;
• all’azione di responsabilità da parte di terzi o soci danneggiati dalla mancata convocazione dell’assemblea.
Maggior termine
È possibile usufruire di un maggior termine a 180 giorni solo in casi particolari, qualora lo Statuto lo consenta. L’art. 2364 prevede l’ipotesi del bilancio consolidato ovvero “quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”.
Vediamo alcune possibili ragioni di differimento:
• redazione del bilancio consolidato;
• cambio del sistema informativo/contabile;
• società con più sedi dotate di autonomo sistema contabile (anche all’estero);
• gravi complicazioni di tipo organizzativo;
• presentato interpello per disapplicazione della normativa sulle società di comodo.
Gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o, in caso di bilancio abbreviato, direttamente all’interno della nota integrativa. Risulta opportuno verbalizzare la decisione al fine di evitare ogni possibile accusa di omissione nella convocazione dell’assemblea.
Seconda convocazione
Se l’assemblea dei soci, regolarmente convocata in prima convocazione nei termini, va deserta per mancato raggiungimento dei quorum deliberativi e costitutivi previsti dalla Legge e dallo Statuto, gli amministratori dovranno entro 30 giorni convocare l’assemblea in seconda convocazione per l’approvazione del bilancio.
A tal fine, è importante che gli amministratori redigano un verbale di assemblea deserta, evidenziando il mancato raggiungimento del quorum.
Di conseguenza, ipotizzando che la società chiuda l’esercizio il 31/12, l’assemblea deve essere nuovamente convocata entro il 30 Maggio 2013, con conseguente differimento di tutti i termini successivi.
Il fenomeno dell’assemblea in seconda convocazione può naturalmente presentarsi anche per le imprese che abbiano fatto ricorso al maggior termine a 180 giorni. In tal caso la data ultima per l’approvazione sarebbe il 28 Agosto 2013.
Deposito del bilancio
Infine l’ultima scadenza. Entro 30 giorni dall’approvazione, dovranno essere depositati presso il Registro delle Imprese:
• il bilancio, costituito da prospetto contabile XBRL e da nota integrativa;
• la relazione sulla gestione, le relazioni dei sindaci e dei revisori contabili;
• il verbale di approvazione dell’assemblea.

venerdì 3 maggio 2013

Sicurezza sul lavoro: le aziende del gioco con meno di 10 dipendenti entro il 30 giugno dovranno predisprre il DVR

Dal 30 GIUGNO 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo documento (DVR).
L’articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Lo stesso articolo stabiliva anche che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro potessero autocertificare la valutazione dei rischi.
al momento che alla data del 30 giugno 2012 le Procedure Standardizzate non erano ancora state elaborate, il Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012 (convertito dalla Legge 101/2012) ha prorogato la scadenza del 30 giugno al 31 Dicembre 2012, in attesa che la Commissione consultiva permanente le emanasse. Il 16 maggio 2012, infatti, la Commissione consultiva permanente ha approvato le procedure standardizzate che, a breve, dovranno essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni per poter essere pubblicate definitivamente con Decreto Interministeriale.
Analizziamo ora che cosa prevede il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente, in base al quale tutte le aziende fino a 10 dipendenti dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi entro e non oltre il 31 Dicembre 2012, data ultima di validità dell’autocertificazione.
Campo di applicazione
Le Procedure Standardizzate si applicano alle aziende fino a 10 lavoratori, ad esclusione delle:
• aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
• centrali termoelettriche;
• impianti ed installazioni nucleari;
• aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Le procedure standardizzate, inoltre, possono essere utilizzate anche dalle aziende fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle:
• aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
• centrali termoelettriche;
• impianti ed installazioni nucleari;
• aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
• aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.
Compiti e responsabilità
L’intero processo di valutazione dei rischi è di responsabilità del Datore di Lavoro e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti.
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed Eventuali persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali: nella valutazione dei rischi, nell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione e nell’elaborazione e aggiornamento del Documento;
• Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Dirigenti, Preposti e Lavoratori: nella valutazione dei rischi, nell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione, nell’elaborazione e aggiornamento del Documento, nell’attuazione, nella gestione e nella verifica di attuazione del programma di miglioramento.
Istruzioni operative
Il processo di valutazione è suddiviso in 4 fasi.
1° PASSO: DESCRIZIONE DELL’AZIENDA, DEL CICLO LAVORATIVO/ATTIVITA’ E DELLE MANSIONI
La prima fase comprende due moduli:
Modulo 1.1, relativo alla descrizione generale dell’azienda, compresi i dati aziendali e il sistema di prevenzione e protezione (con l’indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti);
Modulo 1.2, relativo alla descrizione delle lavorazioni aziendali e all’identificazione delle mansioni (incluse le attività di manutenzione, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, …).
2° PASSO: INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA
La seconda fase comprende un unico modulo:
Modulo 2, relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda, tramite la compilazione di una tabella contenente una lista di possibili pericoli.
3° PASSO: VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI PERICOLI INDIVIDUATI E IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE
La terza fase comprende la prima sezione di un unico modulo:
Modulo 3, sezione prima. Nella prima sezione del Modulo 3 è possibile documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (compresi i DPI) e gli strumenti informativi eventualmente utilizzati nell’intero processo di valutazione.
4° PASSO: DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
L’ultima fase si avvale della seconda sezione del precedente modulo:
Modulo 3, sezione seconda. Nella seconda sezione del modulo 3 vanno inserite misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i nominativi degli incaricati della loro realizzazione e le relative tempistiche.

Società Cooperative: entro il 15 luglio 2013 il pagamento del contributo di revisione per il biennio 2013-2014

E` stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013 il decreto 7 febbraio 2013, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e` di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, e` determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell`iscrizione nel Registro delle imprese.
Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013-2014 pertanto dovrà essere corrisposto secondo le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base delle seguenti fasce di importo:
280 euro – per gli enti con un numero massimo di 100 soci, un attivo pari o inferiore ai 5.160 euro e un fatturato non superiore a 75 mila euro;
680 euro – per gli enti con un numero di soci ricompreso tra 101 e 500, un attivo compreso tra 5.160,01 euro e 40 mila euro, e un fatturato inferiore ai 300 mila euro; 1.350 euro – per gli enti con un numero di soci superiore alle 500 unità, un valore dell’attivo maggiore di 40 mila euro e un fatturato compreso tra 300 mila e 1 milione di euro; 1.730 euro e 2.380 euro, rispettivamente, per gli enti che, a parità dei requisiti di cui all’ultimo punto, presentino un fatturato, ricompreso tra 1 e 2 milioni di euro, ovvero superiore ai 2 milioni.
La collocazione in una delle prime quattro fasce di contribuzione richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più elevato. Per la determinazione dei parametri, occorre fare riferimento alle risultanze contabili al 31 dicembre 2012.
I suddetti contributi sono aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della L. n. 59/1992 – con esclusione degli enti iscritti all’albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi – e del 30% per gli enti di cui all’art. 3 della L. n. 381/1991. Il termine del pagamento per gli enti di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. Sono esonerati dal pagamento gli enti iscritti nel predetto registro dopo il 31 dicembre 2013.
Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2013.
I contributi, di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico, andranno versati attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 3010.
Le relative ed eventuali sanzioni andranno versate con il codice 3014.
Per il versamento della maggiorazione “speciale” prevista per le cooperative edilizie, infine, dovra` essere utilizzato il codice tributo 3011.
Per quanto riguarda le Banche di credito cooperativo, la misura del contributo per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014 e` stata determinata con il decreto 12 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.
La data di scadenza del versamento del contributo è il 15 luglio 2013.

giovedì 2 maggio 2013

Agenti rappresentanti e mediatori 2013: prorogato al 30 settembre 2013 l’aggiornamento del ruolo al Registro Imprese.

Più tempo, fino al 30 settembre 2013, per procedere all’aggiornamento delle posizioni nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) da parte dei soggetti esercitanti l’attività di:- mediatore commerciale e di affari, disciplinata dalla L. 3 febbraio 1989 n. 39, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio;
- agente o rappresentante di commercio, disciplinata dalla L. 3 maggio 1985 n. 204, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio;
- mediatore marittimo, disciplinata dalla L. 12 marzo 1968 n. 478, a seguito della soppressione del relativo ruolo interprovinciale presso le Camere di commercio;
- spedizioniere, disciplinata dalla L. 14 novembre 1941 n. 1442, a seguito della soppressione del relativo elenco autorizzato presso le Camere di commercio.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 aprile 2013, che provvede a prorogare i termini previsti dai precedenti quattro decreti del 26 ottobre 2011, riguardanti le quattro categorie di soggetti sopra indicate, che sarebbero scaduti il prossimo 12 maggio.
Per effetto degli artt. 73, 74, 75, 76 e 80 del DLgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dei suddetti decreti del 26 ottobre 2011, infatti, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore, agente o rappresentante di commercio, mediatore marittimo o spedizioniere, a seguito della soppressione dei relativi ruoli o elenchi presso le Camere di commercio.
La nuova disciplina è in vigore dal 12 maggio 2012 ed era previsto un regime transitorio di un anno per i soggetti che a tale data erano già iscritti nei ruoli o elenchi soppressi, periodo transitorio ora “allungato” al 30 settembre 2013.
Entro tale termine, le imprese attive ed iscritte nel ruolo dei mediatori alla data del 12 maggio 2012, devono:
- compilare la sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” del nuovo modello “Mediatori” (approvato dal relativo DM 26 ottobre 2011), per ciascuna sede o unità locale;
- inoltrarla per via telematica all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale.
In modo analogo devono procedere le altre categorie interessate, che devono compilare e trasmettere la sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” del relativo modello “ARC” (agenti e rappresentanti di commercio), “Mediatori marittimi” o “Spedizionieri”, approvato dallo specifico DM 26 ottobre 2011.
Il mancato rispetto di tale procedura entro il nuovo termine del 30 settembre 2013 comporta l’emanazione, da parte del Conservatore del Registro delle imprese, del provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività. In caso di inadempimento, per i soli mediatori marittimi, l’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, mediante la presentazione della “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), senza limiti di tempo.
Le persone fisiche iscritte nel ruolo dei mediatori, ma che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, devono:
- compilare la sezione “Iscrizione apposita sezione (Transitorio)” del suddetto modello “Mediatori”;
- inoltrarla in via telematica al competente ufficio del Registro delle imprese, sempre entro il 30 settembre 2013.
Il mancato rispetto di tale procedura comporta la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA, prevista per i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di una impresa. Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, mediante la presentazione della SCIA, entro il 12 maggio 2016 (termine rimasto invariato).
Analogamente, le persone fisiche iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti ma che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, devono compilare e trasmettere la sezione “Iscrizione apposita sezione (Transitorio)” del suddetto modello “ARC”.
Anche in tale caso l’inadempimento comporta la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA, prevista per i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di una impresa. Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, mediante la presentazione della SCIA, entro il 12 maggio 2017 (un anno in più rispetto ai mediatori, termine anch’esso rimasto invariato).
Le procedure telematiche in esame sono comunque complesse e per ulteriori dettagli è opportuno fare riferimento alle informazioni rese note dalle singole Camere di commercio competenti.
Fonte: eutekne – Autore Massimo Negro