mercoledì 22 maggio 2013

IMU 2013: i nuovi codici tributo per gli immobili ad uso produttivo

Andranno esposti nella sezione Imu e altri tributi locali nella colonna importi a debito versati. In caso di ravvedimento, pagamento contestuale di sanzioni ed interessi
Versamento dell’imposta municipale propria con un apposito codice tributo anche per i capannoni industriali e rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.
La risoluzione 33/E, pubblicata il 21 maggio 2013, ha istituito, per il versamento dell’IMU sugli immobili produttivi a destinazione speciale, nell’ipotesi in cui il pagamento dell’imposta debba essere effettuato con il modello F24, i due codici 3925, per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76%, e 3930, per l'eventuale incremento che è facoltà del comune in cui è situato l’immobile stabilire.
Il surplus di gettito garantito da tale maggiorazione, che la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) limita ad un massimo di 0,3 punti percentuali, sarà destinato a beneficio dell'ente territoriale. Il codice catastale sarà, come di consueto, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Nella diversa ipotesi in cui il versamento debba invece essere effettuato attraverso il modello F24 EP il documento di prassi individua invece i codici 359E, per l’importo calcolato con l’aliquota standard, e 360E, per l’addizionale decisa dal comune.
I due codici tributo 3925 e 359E saranno utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non sarà invece possibile utilizzare i codici 3930 e 360E, in quanto, in tale ipotesi, l'ente non ha facoltà di incrementare la relativa aliquota, come ha chiarito la risoluzione n. 5/DF del 2013.
Resta comunque ferma la validità dei codici tributo 3913, istituito con risoluzione 35/E del 2012, e 350E, istituito con risoluzione 53/e del 2012, n. 53/E, che continuano a dover essere utilizzati per il versamento dell’Imu relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D.
Fonte: Fisco Oggi