mercoledì 8 maggio 2013

Tassa annuale sulle unità da diporto 2013: pagamento entro il 31 maggio 2013

L’art. 16 commi 2-10 e 15-ter del DL n. 201/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° maggio 2012, una tassa annuale per le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore ai 10 metri.
Mentre le modalità di versamento dell’imposta in esame sono stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012 n. 50304 e la ris. dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012 n. 39 ha istituito i codici tributo per effettuare il versamento, i primi chiarimenti sull’applicazione dell’imposta erariale sono stati forniti dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2012 n. 16.
Gli importi della tassa, di cui al comma 2 dell’art. 16 (sono stati modificati dal DL 1/2012 rispetto agli importi originariamente fissati dal DL 201/2011), sono stabiliti nella misura fissa annuale di:
- 800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- 1.160 euro per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- 1.740 euro per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- 2.600 euro per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- 4.400 euro per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- 7.800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- 12.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- 16.000 euro per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- 21.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- 25.000 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
La tassa è riferita al periodo 1° maggio-30 aprile dell’anno successivo.
Il versamento, come precisato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012, è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno, ovvero, qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso (in tal caso, la tassa deve essere versata rapportando l’importo annuo al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo – ad esempio la data di acquisto di un’unità da diporto – fino al 30 aprile dell’anno successivo).
In altre parole, il soggetto che al 1° maggio 2013 risulta proprietario o titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione o detentore della stessa, sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno, è tenuto al pagamento entro il 31 maggio 2013 e la tassa si riferisce al periodo 1° maggio 2013-30 aprile 2014.
Si ricorda che, per i contratti di locazione, anche finanziaria, di cui all’art. 16 comma 7 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è determinata rapportandola ai giorni.
Versamento con F24 o bonifico in euro
Se il contratto è di durata inferiore al periodo 1° maggio-30 aprile, la tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.
In altre parole, il soggetto che al 1° maggio 2013 risulta proprietario o titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione o detentore della stessa, sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno è anch’esso tenuto al pagamento entro il 31 maggio 2013.
Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012 n. 50304, la tassa annuale sulle unità da diporto è versata tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. 39/2012, ovvero, nel caso in cui i soggetti obbligati al pagamento siano impossibilitati ad utilizzare il suddetto modello, mediante bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato.
Fonte: Eutekne – Autore: Arianna Zeni