giovedì 16 maggio 2013

Società cooperative: pagamento del contributo di revisione 2013/2014 entro il 15 luglio 2013

Il 15 luglio 2013 è la data di scadenza per il pagamento contributo di revisione per il biennio 2013/2014 dovuto dalle società cooperative.
E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 febbraio 2013 che stabilisce quanto le cooperative debbano versare per il biennio 2013/2014.
Nessuna novità, ma anche un importante cambiamento.
Per quanto riguarda le fasce di contribuzione, non ci sono state modifiche rispetto al recente passato ovvero:
€ 280,00
fino a 100 soci
fino a € 5.160,00 di capitale sociale sottoscritto
fino a € 75.000,00 di fatturato
€ 680,00
da 101 a 500 soci
da € 5.160,00 a € 40.000,00 di capitale sottoscritto
da € 75.000,01a € 300.000,00 di fatturato
€ 1.350,00
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto
da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 di fatturato
€ 1.730,00
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto
da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 di fatturato
€ 2.380,00
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto
superiore a € 2.000.000,00 di fatturato
Le cooperative assoggettate a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge n. 59/1992, fino allo scorso biennio, erano tenute al versamento del contributo aumentato del 50%. Tali cooperative sono:
1. Cooperative e loro consorzi con fatturato superiore a 30 miliardi di lire;
2. Cooperative che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o a responsabilità limitata;
3. Cooperative che possiedano riserve indivisibili superiori a tre miliardi di lire o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a tre miliardi di lire;
4. Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all’albo delle cooperative edilizie di abitazione di cui all’art. 13 della legge n. 59/1992.
Il Decreto, per questo biennio, prevede che il predetto aumento del 50% non venga applicato alle cooperative iscritte all’Albo nazionale delle cooperative edilizie e che non rientrano in una delle altre categorie indicate dall’art. 15 della legge n. 59/1992.