venerdì 24 maggio 2013

MODELLO 730/2013: in arrivo la proroga al 10 giugno 2013 dei termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2013 ai CAF

In arrivo la proroga dei termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2013 ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, mediante l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Più tempo, pertanto, per la presentazione dei modelli 730/2013 da parte dei contribuenti che possono avvalersi dell’assistenza fiscale, tipicamente lavoratori dipendenti, pensionati e alcuni titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto).
Se il modello 730/2013 viene presentato ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato (soggetto iscritto negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro), è infatti prevista la proroga dell’ordinario termine del 31 maggio al 10 giugno 2013.
Il rinvio si rende necessario in considerazione delle nuove modalità telematiche adottate dall’INPS per il rilascio dei modelli CUD 2013, che avevano già comportato il differimento dal 30 aprile al 16 maggio della presentazione dei modelli 730/2013 al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta, disposta dal DPCM 26 aprile 2013.
Successivamente, la situazione si è “aggravata” con l’entrata in vigore del DL 21 maggio 2013 n. 54, con cui è stato sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2013 per alcune tipologie di immobili (in particolare le abitazioni principali, salvo quelle di maggior pregio iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), mettendo in difficoltà chi aveva già presentato il modello 730/2013 optando per l’utilizzo dei crediti derivanti dalla dichiarazione, in tutto o in parte, mediante compensazione con l’IMU dovuta per il 2013, indicandoli nel modello F24. Tale opzione impedisce, infatti, il rimborso dei crediti da parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) e potrebbe quindi essere necessario riconsiderare l’opzione effettuata, modificando il modello 730 già presentato.
Si ricorda che la presentazione del modello 730/2013 ad un CAF o professionista deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria per il rilascio obbligatorio del visto di conformità (ad esempio, CUD e altre certificazioni del sostituto d’imposta, fatture e ricevute relative a oneri deducibili e detraibili, ecc.), anche se la dichiarazione viene presentata già compilata.
Viene conseguentemente previsto il differimento dal 15 giugno al 24 giugno del termine entro il quale il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2013 elaborato.
Prevista anche la proroga del termine entro cui i CAF e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica i modelli 730/2013 all’Agenzia delle Entrate, che slitta all’8 luglio 2013 (in luogo del 1° luglio, in quanto il 30 giugno cade di domenica). Entro tale termine, devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2013 elaborati, le schede relative alla destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), i prospetti di liquidazione della dichiarazione (modelli 730-3) e la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2013 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, che la stessa Agenzia provvederà poi a “girare”, sempre in via telematica, ai sostituti d’imposta.
Si ricorda, infatti, che tutti i sostituti d’imposta (esclusi l’INPS e quelli che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sono tenuti a ricevere i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e, a tali fini, dovevano effettuare l’apposita comunicazione entro il 2 aprile 2013, ai sensi del provvedimento del 22 febbraio 2013, ad esclusione dei sostituti d’imposta che nel 2011 e 2012 avevano già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e che non dovevano comunicare variazioni dei dati già forniti.
Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2013 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 1° luglio 2013.
Si ricorda che, entro la suddetta data, il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2013 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno.
La suddetta scadenza del 1° luglio rimane ferma anche qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare sia la trasmissione telematica dei modelli 730/2013 elaborati che delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).
Fonte: Eutekne – Autore : Massimo Negro