venerdì 3 maggio 2013

Società Cooperative: entro il 15 luglio 2013 il pagamento del contributo di revisione per il biennio 2013-2014

E` stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013 il decreto 7 febbraio 2013, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e` di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, e` determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell`iscrizione nel Registro delle imprese.
Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013-2014 pertanto dovrà essere corrisposto secondo le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base delle seguenti fasce di importo:
280 euro – per gli enti con un numero massimo di 100 soci, un attivo pari o inferiore ai 5.160 euro e un fatturato non superiore a 75 mila euro;
680 euro – per gli enti con un numero di soci ricompreso tra 101 e 500, un attivo compreso tra 5.160,01 euro e 40 mila euro, e un fatturato inferiore ai 300 mila euro; 1.350 euro – per gli enti con un numero di soci superiore alle 500 unità, un valore dell’attivo maggiore di 40 mila euro e un fatturato compreso tra 300 mila e 1 milione di euro; 1.730 euro e 2.380 euro, rispettivamente, per gli enti che, a parità dei requisiti di cui all’ultimo punto, presentino un fatturato, ricompreso tra 1 e 2 milioni di euro, ovvero superiore ai 2 milioni.
La collocazione in una delle prime quattro fasce di contribuzione richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più elevato. Per la determinazione dei parametri, occorre fare riferimento alle risultanze contabili al 31 dicembre 2012.
I suddetti contributi sono aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della L. n. 59/1992 – con esclusione degli enti iscritti all’albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi – e del 30% per gli enti di cui all’art. 3 della L. n. 381/1991. Il termine del pagamento per gli enti di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. Sono esonerati dal pagamento gli enti iscritti nel predetto registro dopo il 31 dicembre 2013.
Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2013.
I contributi, di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico, andranno versati attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 3010.
Le relative ed eventuali sanzioni andranno versate con il codice 3014.
Per il versamento della maggiorazione “speciale” prevista per le cooperative edilizie, infine, dovra` essere utilizzato il codice tributo 3011.
Per quanto riguarda le Banche di credito cooperativo, la misura del contributo per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014 e` stata determinata con il decreto 12 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.
La data di scadenza del versamento del contributo è il 15 luglio 2013.