lunedì 20 maggio 2013

IMU: ravvedimento fino al 30 giugno 2013 per i manacati versamenti del 2012

L’art. 16 del DLgs. 18 dicembre 97 n. 473 ha esteso all’IMU la disciplina del ravvedimento operoso, ovvero la possibilità, per l’autore della violazione, di rimediare spontaneamente all’omissione o all’irregolarità commessa nell’applicazione della disposizione tributaria fruendo di una riduzione della sanzione amministrativa.
Nello specifico, l’art. 13 del DLgs. 472/97 stabilisce che la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (che, in caso di omesso versamento, è pari ad 1/8 del 30%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene alternativamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (cosiddetto ravvedimento “lungo”).
Prima delle modifiche introdotte dal DL 35/2013 e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia con la circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, si riteneva, per l’applicazione del ravvedimento “lungo”, di dover fare riferimento a quest’ultima ipotesi (la possibilità di ravvedersi entro un anno dall’omissione), non tanto perché non fosse prevista, ai fini IMU, la dichiarazione, quanto piuttosto perché si riteneva che non si trattasse di una dichiarazione periodica. Infatti, sebbene in materia non constino chiarimenti, la stessa, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, sempre che non si verifichino variazioni dei dati e degli elementi dichiarati tali per cui risulti diverso l’ammontare dell’imposta dovuta.
Per avvalorare la tesi del termine annuale, peraltro, era stata corretta la parte delle istruzioni al modello di dichiarazione IMU, sottoposta alla pubblica consultazione fino al 19 ottobre 2012, in cui veniva precisato che la regolarizzazione degli errori e delle omissioni dovesse avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione.
Il Ministero, nella versione in bozza poi cancellata, aveva ritenuto infatti che la dichiarazione IMU potesse considerarsi periodica in quanto “l’obbligo di dichiarare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni incidenti sulla determinazione dell’imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’«inizio» del possesso ma permane finché la dichiarazione non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DLgs. n. 504 del 1992”. L’opinione del Ministero (connotazione della dichiarazione IMU come dichiarazione periodica) trovava fondamento nelle decisioni della Corte di Cassazione contenute nelle sentenze 16 gennaio 2009 n. 932 in materia di ICI e 11 febbraio 2005 n. 2823 in materia di TARSU.
La circolare ministeriale n. 1/DF/2013, commentando le modifiche introdotte dal DL 35/2013 tra cui la fissazione al 30 giugno del termine di presentazione della dichiarazione, ritiene invece che la dichiarazione abbia una valenza “periodica”. Sulla base di questo assunto, il Ministero afferma che il termine “fisso” del 30 giugno dell’anno successivo permette ai contribuenti di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, superando i problemi che sarebbero sorti con il “termine mobile” di 90 giorni.
La citata circolare non prende in considerazione, però, la natura non obbligatoria della dichiarazione. La stessa, infatti, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, sempre che non si verifichino variazioni dei dati e degli elementi dichiarati tali per cui risulti diverso l’ammontare dell’IMU dovuta. Si ripropone quindi l’automatismo di implicita conferma, di anno in anno, dei contenuti della dichiarazione, già proprio dell’ICI.
Restano problematiche per la natura non obbligatoria della dichiarazione
La questione è di non poco conto, in quanto aderire all’una piuttosto che all’altra tesi permette di sanare in forma agevolata le omissioni alternativamente entro il 30 giugno dell’anno successivo oppure entro un anno dalla loro violazione.
A titolo di esempio, il mancato versamento dell’IMU a saldo per l’anno 2012, aderendo alla tesi del Ministero, può essere sanato, con il ravvedimento, entro il 30 giugno 2013; viceversa, la sanzione ridotta si applicherebbe fino al 17 dicembre 2013.
Stante le problematiche connesse, anche alla luce dell’imminente scadenza del 30 giugno 2013, si auspica un ulteriore chiarimento in materia.
Fonte: Eutekne Autore: Stefano SPINA