giovedì 2 maggio 2013

Agenti rappresentanti e mediatori 2013: prorogato al 30 settembre 2013 l’aggiornamento del ruolo al Registro Imprese.

Più tempo, fino al 30 settembre 2013, per procedere all’aggiornamento delle posizioni nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) da parte dei soggetti esercitanti l’attività di:- mediatore commerciale e di affari, disciplinata dalla L. 3 febbraio 1989 n. 39, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio;
- agente o rappresentante di commercio, disciplinata dalla L. 3 maggio 1985 n. 204, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio;
- mediatore marittimo, disciplinata dalla L. 12 marzo 1968 n. 478, a seguito della soppressione del relativo ruolo interprovinciale presso le Camere di commercio;
- spedizioniere, disciplinata dalla L. 14 novembre 1941 n. 1442, a seguito della soppressione del relativo elenco autorizzato presso le Camere di commercio.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 aprile 2013, che provvede a prorogare i termini previsti dai precedenti quattro decreti del 26 ottobre 2011, riguardanti le quattro categorie di soggetti sopra indicate, che sarebbero scaduti il prossimo 12 maggio.
Per effetto degli artt. 73, 74, 75, 76 e 80 del DLgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dei suddetti decreti del 26 ottobre 2011, infatti, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore, agente o rappresentante di commercio, mediatore marittimo o spedizioniere, a seguito della soppressione dei relativi ruoli o elenchi presso le Camere di commercio.
La nuova disciplina è in vigore dal 12 maggio 2012 ed era previsto un regime transitorio di un anno per i soggetti che a tale data erano già iscritti nei ruoli o elenchi soppressi, periodo transitorio ora “allungato” al 30 settembre 2013.
Entro tale termine, le imprese attive ed iscritte nel ruolo dei mediatori alla data del 12 maggio 2012, devono:
- compilare la sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” del nuovo modello “Mediatori” (approvato dal relativo DM 26 ottobre 2011), per ciascuna sede o unità locale;
- inoltrarla per via telematica all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale.
In modo analogo devono procedere le altre categorie interessate, che devono compilare e trasmettere la sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” del relativo modello “ARC” (agenti e rappresentanti di commercio), “Mediatori marittimi” o “Spedizionieri”, approvato dallo specifico DM 26 ottobre 2011.
Il mancato rispetto di tale procedura entro il nuovo termine del 30 settembre 2013 comporta l’emanazione, da parte del Conservatore del Registro delle imprese, del provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività. In caso di inadempimento, per i soli mediatori marittimi, l’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, mediante la presentazione della “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), senza limiti di tempo.
Le persone fisiche iscritte nel ruolo dei mediatori, ma che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, devono:
- compilare la sezione “Iscrizione apposita sezione (Transitorio)” del suddetto modello “Mediatori”;
- inoltrarla in via telematica al competente ufficio del Registro delle imprese, sempre entro il 30 settembre 2013.
Il mancato rispetto di tale procedura comporta la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA, prevista per i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di una impresa. Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, mediante la presentazione della SCIA, entro il 12 maggio 2016 (termine rimasto invariato).
Analogamente, le persone fisiche iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti ma che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, devono compilare e trasmettere la sezione “Iscrizione apposita sezione (Transitorio)” del suddetto modello “ARC”.
Anche in tale caso l’inadempimento comporta la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA, prevista per i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di una impresa. Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, mediante la presentazione della SCIA, entro il 12 maggio 2017 (un anno in più rispetto ai mediatori, termine anch’esso rimasto invariato).
Le procedure telematiche in esame sono comunque complesse e per ulteriori dettagli è opportuno fare riferimento alle informazioni rese note dalle singole Camere di commercio competenti.
Fonte: eutekne – Autore Massimo Negro