martedì 17 settembre 2013

Zone franche urbane ZFU e Zone franche a burocrazia zero ZBZ: il punto a settembre 2013

Le Zone franche urbane (ZFU), introdotte originariamente con L. n.296/06, c.d. Finanziaria 2007, allo scopo di agevolare lo sviluppo dell’imprenditoria in determinati ambiti territoriali “depressi”, hanno visto ampliare l’ambito territoriale di applicazione grazie all’art.37 del D.L. n. 179/12, c.d. Decreto Sviluppo bis.
Con l’art.43 del D.L. n. 78/10, il c.d. “Decreto anticrisi”, sono state d’altro canto, introdotte le zone a burocrazia zero (ZBZ) nel Meridione d’Italia. In seguito, con l’art.14 della Legge di stabilità 2012 (L. n.183/11) è stato dato rilievo alle ZBZ tramite la loro estensione, in via sperimentale e solo fino al 31 dicembre 2013, all’intero territorio nazionale, ma subito dopo il Governo ha abrogato l’originario art.4321 e ridefinito gli incentivi previsti, oggetto di intervento anche con il recente Decreto del fare.
Con l‘art.37 del D.L. n.179/12, il c.d. “Decreto Sviluppo bis”, è stato dato nuovo slancio alle ZFU, prevedendo al co. 1, la possibilità di destinare, in fase di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione e delle risorse regionali, parte dei fondi alle agevolazioni previste dall’art.1, co.341, lett. a-d) della L. n.296/06.
Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 dell’11 luglio 2013 hanno trovato attuazione le previsioni.
A oggi stiamo attendendo l’emanazione del bando di cui all’art.8, co.2, lett. a) del D.M. richiamato.
Sovrapposizione di ZFU e ZBZ - In particolare, ai sensi del co.2, lett.b) del D.L. n. 78/10, il c.d. “Decreto anticrisi”, è previsto che se la ZBZ coincide, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle ZFU, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, co. 340, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
Le zone interessate - Ai sensi dell’ art.37, co.1, 1-bis22 e 4-bis del D.L. n.179/12 e dell’art.5 del D.M. 10 aprile 2013 le aree rientranti nelle ZFU sono quelle:
- individuate dalla delibera del CIPE (Comitato Interministeriale di Programmazione Economica) n.14/09 limitatamente alle regioni Campania, Calabria e Sicilia;
- non rientranti direttamente nella delibera del CIPE di cui sopra ma valutate come “ammissibili” nella relazione istruttoria allegata alla stessa e, comunque, sempre rientranti nelle Regioni Campania, Calabria e Sicilia;
- le aree individuate nella legge della Regione Sicilia n.11/2010 e in via sperimentale i comuni della provincia di Carbonia – Iglesias.
Le aree per regione - Per la Regione Calabria: Corigliano, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano, Vibo Valentia; per la Regione Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico) Portici (zona costiera) San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata; per la Regione Sardegna: Carbonia – Iglesias; per la Regione Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Sciacca Termini Imerese, Trapani e Vittoria .
Requisiti soggettivi - Ai sensi dell’art.3 del D.M. 10 aprile 2013, possono fruire del regime di favore previsto per le ZFU le micro (microimprese quelle che rispettano contemporaneamente i seguenti requisiti: meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) e piccole imprese (quelle con meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).
I regimi speciali vanno disapplicati - Sono ammessi al regime di favore anche i c.d. “nuovi minimi”, a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’Iva secondo le regole ordinarie e coloro che hanno i requisiti del regime agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’art.13 della L. n.388/00, ma che hanno fatto formale rinuncia al regime, secondo le modalità di cui al provv. dell’Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001.
Condizioni - Le imprese che vogliono beneficiare delle agevolazioni ZFU devono essere già costituite alla data in cui presentano l’istanza e per la cui presentazione si è in attesa dell’emanazione del relativo bando da parte del Ministero dello Sviluppo economico, e all’ulteriore condizione che la costituzione non sia posteriore al 31 dicembre 2015. Inoltre, è necessario che l’impresa sia regolarmente iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di competenza. Poiché, come si è detto, l’agevolazione è circoscritta a determinati ambiti territoriali, è richiesto anche che all’interno delle aree come prima delimitate sia ubicato un ufficio o un locale destinato all’attività, anche amministrativa.
Nel caso in cui l’impresa non svolga attività sedentaria, è inoltre necessario che, alternativamente:
- presso l’ufficio o il locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore;
- realizzino almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU.
Soggetti esclusi dall’agevolazione - Non possono accedere al regime agevolato le imprese che, pur rispettando i requisiti richiesti, sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Infine, per previsione normativa espressa, le agevolazioni non possono essere concesse alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; per svolgere attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri; per interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a alle imprese in quelli di importazione; alle imprese del settore carbonifero e difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Con Provvedimento 14 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità ed i termini di fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 1-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila.
In particolare, è stato previsto che:
• le agevolazioni in esame vengono utilizzate in riduzione dei versamenti (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) attraverso il Mod. F24;
• il Mod. F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica, pena lo scarto dell'operazione del versamento;
• il Ministero dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a ciascun beneficiario nonché l'importo dell'agevolazioni e le eventuali variazioni;
• l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati per ogni Mod. F24 ricevuto;
in caso di variazioni dei dati delle imprese e dell'importo dell'agevolazione concessa, il Mod. F24 deve essere inviato telematicamente all'agenzia delle Entrate a decorrere dal 3° giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni del Ministero dello sviluppo economico.
Fonte : Fiscal Focus