venerdì 20 settembre 2013

Zone franche urbane ZFU 2013: agevolazioni previste in attesa della pubblicazione del bando

Le Zone franche urbane (ZFU), ovvero quelle zone individuate dalla delibera del CIPE n.14/09 limitatamente alle regioni Campania, Calabria e Sicilia; non rientranti direttamente nella delibera del CIPE di cui sopra ma valutate come “ammissibili” nella relazione istruttoria allegata alla stessa e, comunque, sempre rientranti nelle Regioni Campania, Calabria e Sicilia e le aree individuate nella legge della Regione Sicilia n.11/2010 e in via sperimentale i comuni della provincia di Carbonia – Iglesias, cioè:
- per la Regione Calabria: Corigliano, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano, Vibo Valentia;
- per la Regione Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico) Portici (zona costiera) San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata;
- per la Regione Sardegna: Carbonia – Iglesias;
- per la Regione Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona, Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Messina, Palermo (brancaccio), Palermo (porto), Sciacca, Termini Imerese, Trapani e Vittoria; possono godere di un regime di favore che si esplica nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu limitatamente agli immobili utilizzati nell’attività economica e nell’esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni, che trovano applicazione a decorrere dai periodi di imposta di accoglimento dell’istanza, incontrano il limite stabilito dal Regolamento (CE) n.1998/06 di €200.000 (ridotto a €100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada), tenuto conto di ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario dell’istanza e nel biennio precedente.
Esenzione Irpef/Ires - L’articolo 9 prevede l’esenzione da tassazione Irpef/Ires del reddito prodotto nelle zone ZFU come precedentemente individuate fino a concorrenza di € 100.000 su base annua, riproporzionato ai sensi del successivo comma 5, nei limiti delle percentuali così determinate in misura decrescente:
- 100% per i primi 5 periodi di imposta;
- 60% per i periodi dal sesto al decimo;
- 40% per i periodi undicesimo e dodicesimo;
- 20% fino al quattordicesimo.
Nell’ipotesi in cui l’impresa eserciti la propria attività anche al di fuori delle ZFU, sarà necessario tenere una contabilità separata. Nel caso di beni e servizi promiscui, ai fini della loro suddivisione il legislatore individua quale metodo di ripartizione quello dell’incidenza dei ricavi ZFU rispetto ai totali.
Ai fini della determinazione del reddito, inoltre, non rilevano plusvalenze e minusvalenze determinate ai sensi alternativamente degli artt.54, 86 e 101 Tuir e non rilevano sopravvenienze e attive e passive ex artt.88 e 101 Tuir, ma concorrono eventuali componenti positivi e negativi la cui rilevanza è stata rinviata in ottemperanza a norme del Tuir.
Infine, l’art.10 del D.M. precisa come il reddito della ZFU rileva ai fini della quantificazione delle detrazioni per carichi di famiglia e concorre alla determinazione della base imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef.
Esenzione Irap - Per i primi 5 periodi di imposta a decorrere da quello di accoglimento dell’istanza è esentato da Irap il valore della produzione netta nel limite di €300.000 su base annua.
Ai fini della determinazione della produzione netta non si tiene conto di plusvalenze e minusvalenze, mentre concorrono alla determinazione i componenti positivi e negativi la cui manifestazione si è già avuta ma la cui rilevanza è stata rinviata in ossequio alle disposizioni di cui all’art.5-bis del D.Lgs. n.446/97 o in riferimento alla disciplina previgente alle modifiche del 2007.
Nel caso di esercizio dell’attività anche in zone non ZFU, si renderà applicabile la disciplina di cui all’art.4, co.2 del D.Lgs. n.446/97.
Esenzione Imu – Non è dovuta l’Imu per gli immobili siti nelle zone ZFU (art.12 del D.M.) e utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa. L’esenzione si applica per un quadriennio a partire dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza.
Esonero dai versamenti dei contributi – Anche l’agevolazione per i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente è modulata su base annuale in misura decrescente.
Nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’art.1, co.1 del D.M. 1° dicembre 2009, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con applicazione delle medesime percentuali di riproporzionamento:
- 100% per i primi 5 periodi di imposta;
- 60% per i periodi dal sesto al decimo;
- 40% per i periodi undicesimo e dodicesimo;
- 20% fino al quattordicesimo;
a decorrere dal periodo di imposta di accoglimenti dell’istanza.
L’esenzione compete in riferimento:
- ai contratti a tempo indeterminato;
- e ai contratti a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;
a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nella ZFU o nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.
Fonte: Fiscal Focus