lunedì 9 settembre 2013

L. 98/2013: semplificazioni amministrative per l’agricoltura

E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 (Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell`economia".
Con delle modifiche al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l`art. 30-bis, introdotto dalla Legge di conversione, apporta novita` rilevanti in materia agricola.
- Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all`aperto nell`ambito dell`azienda agricola, nonche` per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e` richiesta la comunicazione di inizio attivita`.
- La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo` essere iniziata contestualmente all`invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l`azienda di produzione. In conformita` a quanto previsto dall`articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell`ambito dell`esercizio della vendita diretta e` consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita` dell`imprenditore agricolo, con l`esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l`osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
- L`attivita` di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d`uso dei locali ove si svolge la vendita e puo` esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio` destinati.