lunedì 16 settembre 2013

Decreto Lavoro 2013: lavoro intermittente limite massimo di 400 giornate in un triennio

La legge di conversione conferma il limite massimo di 400 giornate di prestazioni di lavoro effettive che possono essere svolte dal lavoratore intermittente nell’arco di un triennio solare, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo (art. 7, co. 2, D.L. 76/2013).
In sede di conversione sono però introdotte alcune modifiche e precisazioni.
La sanzione prevista in caso di superamento di tale periodo è la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data di superamento del limite massimo.
Dal momento che fino al 27.6.2013, data di entrata in vigore del D.L. 76/2013, non vigeva alcun limite in ordine al totale delle prestazioni eseguibili dai lavoratori con contratto a chiamata, il Legislatore ha previsto che ai fini del computo delle giornate rilevino esclusivamente quelle di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore del decreto, e quindi dal 28.6.2013.
Rispetto alla previsione originaria del decreto, viene puntualizzato che comunque restano fermi i presupposti di instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, la necessità che si realizzino i requisiti previsti in capo al lavoratore (ad esempio età superiore a 55 anni o con meno di 24 anni per prestazioni da svolgere fino al 25° anno di età), ovvero al datore di lavoro (ad esempio ipotesi rientrante tra quelle contenute nella tabella allegata al R.D.L. 2657/1923 cui rinvia il D.M. 23.10.2004).
Infine, viene precisato che nel computo delle 400 giornate occorre riferirsi a quelle prestate con il medesimo datore di lavoro.