mercoledì 25 settembre 2013

Dichiarazioni IRPEF, IRES, IRAP, IVA, CNM 2013: entro il termine del 30 settembre 2013 l’invio telematico delle dichiarazioni

Ultimi giorni per la trasmissione telematica dei modelli UNICO, IRAP, IVA e CNM 2013, relativi al periodo d’imposta 2012.
Le persone fisiche, le societa` di persone o le associazioni tra professionisti, presentano all`agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi (UNICO) e di IRAP esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell`anno successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta.
Le societa` di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le medesime dichiarazioni entro l`ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta. Quindi anche per i soggetti IRES con esercizio che coincide con l`anno solare, la scadenza e` fissata al 30 settembre.
Entro il 30 settembre puo` anche essere presentata una dichiarazione "correttiva nei termini" al fine di correggere eventuali errori commessi nella compilazione del modello gia` spedito.
Entro il 30 settembre vanno altresì trasmessi in via telematica i modelli IVA 2013, qualora presentati in via autonoma rispetto al modello UNICO 2013 (per obbligo o per scelta), nonché i modelli CNM 2013 in caso di opzione per la tassazione di gruppo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 del DPR n. 322/98, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche, direttamente o tramite uno degli intermediari abilitati. Secondo quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002 n. 6 (§ 4.5), la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte della stessa Agenzia.
La circ. Agenzia delle Entrate 6/2002 ha peraltro chiarito che le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto.
In caso di omessa o ritardata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato, il contribuente diventa passibile delle sanzioni previste a suo carico per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, ferma restando la distinta responsabilità dell’intermediario stesso in relazione all’obbligo di trasmissione telematica (ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. n. 241/97).
Fonte: Eutekne