mercoledì 11 settembre 2013

Sport dilettantistico 2013: disciplina delle spese di trasferta

Nell’ambito sportivo dilettantistico, gli articoli 67 e 69 del Tuir e l’art. 90 della Legge n. 289/2002 dispongono che “non concorrono a formare il reddito del percipiente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, nonché relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, nel limite massimo di importo pari a 7.500 euro”.
Trasferta
Con tale termine si vuole indicare l’esercizio, da parte del lavoratore, della propria prestazione di lavoro in luogo diverso e fuori dal comune, dove si trova la normale sede di lavoro.
Sede di lavoro
Con la Circolare n.58/2001, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “sede di lavoro” si intende quella che “risulta dal contratto, dalla lettera di incarico o dall’atto di nomina e che di regola, coincide con una delle sedi del datore di lavoro”. Qualora, per le peculiari caratteristiche dell’attività di collaborazione non sia possibile individuare la stessa o non coincida con il luogo in cui si trova la sede della società, è possibile far riferimento, ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’articolo 51 Tuir, al domicilio fiscale del collaboratore. In presenza dei suddetti requisiti, il rimborso delle spese di trasferta, eventualmente concesso al lavoratore da parte del datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito del prestatore in conformità a quanto previsto dall’art. 51 del Tuir.
Normativa
Il rimborso di dette spese è definito “forfetario”, in quanto slegato dalla presentazione di adeguati giustificativi di spesa, ma comporta l’obbligo per gli enti sportivi dilettantistici eroganti di operare, sulla parte eccedente la franchigia annua di 7.500 euro e fino a 28.158 euro, una ritenuta a titolo d’imposta del 23%, che diventa d’acconto per i rimborsi eccedenti tale ultimo limite. Qualora la prestazione sia svolta al di fuori del territorio comunale, non concorrono alla formazione del reddito, i rimborsi delle spese sostenute e documentate dal lavoratore-trasfertista relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, in quanto rappresentano una semplice refusione delle spese sostenute.
Tipi di spese di viaggio
Rientrano tra esse, i rimborsi chilometrici purché venga corrisposto un costo per chilometro non superiore a quanto previsto dalla tariffa Aci vigente nel giorno della trasferta e riferita al tipo di mezzo di trasposto utilizzato. L’eventuale rimborso chilometrico, per la parte eccedente a quanto calcolato in applicazione delle tariffe Aci, concorrerebbe al raggiungimento della franchigia di 7.500 euro di cui agli artt. 67 e 69 del Tuir. Sono invece escluse, in quanto non risulta possibile identificarle con il termine “trasferta”, le spese sostenute dal lavoratore per il tragitto che il medesimo compie per recarsi normalmente presso la propria abituale sede di lavoro, con la conseguenza che tali spese di viaggio, anche se adeguatamente documentate con biglietti dell’autobus, del treno, ecc o pedaggi autostradali, vanno a formare il reddito imponibile fiscale e previdenziale.
Adempimenti della società
Stante l’obbligo normativo di cedolino periodico e di tenuta del Libro Unico del Lavoro per i collaboratori amministrativo-gestionali non professionali, sia i rimborsi spese che le trasferte andranno riportati in detto libro, anche se esenti da contributi e ritenute fiscali. Vi è inoltre l’opportunità per il consiglio direttivo della società di provvedere con apposita delibera, anteriore alla trasferta, di riportare sul proprio Libro dei verbali, quale documento da esibire in caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad autorizzare gli associati, i tesserati, i dirigenti e gli sportivi alle trasferte di cui sopra, identificando preventivamente i mezzi da utilizzare e un budget di spesa.
Adempimenti del lavoratore-trasfertista
Egli qualora abbia effettuato la trasferta per conto e nell’interesse della società sportiva, può richiedere il rimborso presentando una specifica ed analitica nota spese. Qualora l’importo della nota spese sia superiore a 77,47 euro andrà apposta sulla stessa una marca da bollo di importo pari a euro 2, riportante la data contestuale o anteriore a quella della richiesta di rimborso.
Fonte: Fiscal Focus