giovedì 26 settembre 2013

Sistri 2013: al via dal 1 ottobre 2013

Il primo ottobre partirà il Sistri e sicuramente si prospettano future radicali semplificazioni e alleggerimenti sia del sistema sia per quanto riguarda le sanzioni. Ciò viene assicurato dal Ministero dell’Ambiente in una recente interrogazione parlamentare presso la commissione ambiente della Camera. È stato validato sia l'elenco dei soggetti obbligati sia il calendario di operatività del nuovo sistema di controllo telematico dei rifiuti così come disegnati dal D.L. 101/2013, ma viene annunciato un prossimo decreto ministeriale che dovrà eliminare alcuni strumenti informatici poco graditi agli operatori, come le “black box” e la chiavetta usb, inoltre viene assicurata un'ulteriore attenuazione delle sanzioni per gli illeciti non dolosi.
Soggetti obbligati
Il Ministero dell’Ambiente ha dunque confermato l'impianto dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (decreto del Fare), in base al quale sono obbligati ad aderire al Sistri dal 1° ottobre 2013, gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i cosiddetti nuovi produttori. Il prossimo 3 marzo 2014 (salvo proroga di 6 mesi), partiranno i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. Dal tenore del D.L. 101/2013 sembra possano senz'altro considerarsi inclusi tra gli obbligati al Sistri due categorie di soggetti: i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani pericolosi (dal 1° ottobre 2013, come gli altri gestori), i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (dal 3 marzo 2014, come tutti i produttori iniziali). Ciò in virtù di due diversi meccanismi: l'obbligo per la prima categoria deriva dal combinato disposto dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, e dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (che sancisce una deroga temporale per i soli gestori di rifiuti urbani nella regione Campania). L'obbligo per la seconda categoria scatta, invece, in ragione del fatto che il D.L. 101/2013 impone ora l'adesione a tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, implicitamente abrogando la deroga recata dal D.M. 52/2011 (Testo unico Sistri, provvedimento di rango inferiore) a favore dei produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.
Il nuovo calendario
La ridotta platea degli obbligati al Sistri viene determinata in base al seguente calendario: dal 1° ottobre 2013 prendono il via Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Dal 3 marzo 2014, invece, iniziano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, nella sola Campania, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani.
Produttori iniziali e nuovi produttori
È importante fare attenzione alla differenza tra “produttori iniziali” e “nuovi produttori”. Questi ultimi, non sono altro che i gestori che producono rifiuti a seguito di attività di trattamento, miscelazione eccetera. Indicarli allora esplicitamente fra i soggetti obbligati dal 1° ottobre 2013 e ridondante, a meno che la norma non voglia intendere che tali “nuovi produttori” devono registrare anche le operazioni di produzione e di movimentazione con il Sistri. L'aspetto comunque merita un chiarimento ufficiale. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inizieranno solo dal 3 marzo 2014, salvo eventuali possibili proroghe.
Aggravio per i gestori
Un sistema complesso come il Sistri senza la partecipazione attiva dei produttori iniziali determina un aggravio lavorativo per i gestori. Poiché i produttori continuano a essere obbligati al registro e al formulario e aspettano il ritorno della quarta copia di tale formulario, il trasportatore e il recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 marzo 2014) subiranno la complessità informatica del Sistri e quella cartacea delle scritture tradizionali.
La razionalizzazione del sistri
Sul fronte della semplificazione del Sistri che il D.L. 101/2013 affida direttamente al Ministero dell’Ambiente, viene annunciata l'adozione di nuove norme che si muoveranno verso una riduzione dei costi per gli operatori, e verso una semplificazione tecnica del nuovo sistema di tracciamento. Relativamente al primo profilo le novità potrebbero coincidere con l'inclusione dell'attuale piattaforma Sistri in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione, sotto il secondo profilo l'alleggerimento tecnico potrebbe spingersi fino all'eliminazione dei due strumenti attualmente alla base del tracciamento dei rifiuti, la black box (da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per il loro monitoraggio satellitare) e la chiavetta token usb (il dispositivo che custodisce i dati dei rifiuti).
Le sanzioni
Il Ministero ha anche assicurato il proprio impegno verso un ulteriore alleggerimento del sistema sanzionatorio nella prima fase di avvio del Sistri, in particolare mediante la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 101/2013 che dovrebbe limitare l'applicazione delle sanzioni per gli illeciti di natura non dolosa. Attualmente, l'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce infatti (con sanzioni amministrative pecuniarie) e senza alcuna distinzione, la mancata iscrizione al Sistri, l’omesso pagamento del contributo, l’omessa o inesatta compilazione di registro cronologico o scheda di movimentazione, la fornitura di informazioni incomplete o inesatte, l’alterazione dei dispositivi informatici, la fornitura di false informazioni sulla natura dei rifiuti, il trasporto privo della scheda Sistri. Già tre diversi provvedimenti pongono il freno alle sanzioni, ovvero il D.Lgs. 205/2010, che fa scattare l'applicabilità solo dopo un mese dall'operatività del Sistri, il D.Lgs. 121/2011, che stabilisce l'applicazione in misura ridotta per i primi periodi di operatività del sistema, e il D.L. 101/2013, che legittima la punizione di alcune violazioni formali solo dopo il compimento della terza infrazione.
Autore:Fiscal Focus