venerdì 7 giugno 2013

IMU 2013: guida al pagamento della prima rata entro 17 giugno 2013

Nel “valzer” del rinvio delle scadenze per UNICO 2013, resta al momento fermo il pagamento, entro il 17 giugno, della prima rata dell’IMU per tutte le tipologie di immobili che non sono contemplate dal DL n. 54/2013.
Quest’ultimo decreto, entrato in vigore il 22 maggio e da convertire in legge entro il 20 luglio, ha infatti sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU solo per alcune tipologie di immobili.
In particolare, il versamento della prima rata dell’IMU, che per la generalità degli immobili dovrà avvenire entro il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica), è sospeso per:
- le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
- gli alloggi degli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;
- i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011.
Nel caso in cui la riforma della tassazione immobiliare non venga attuata entro il 31 agosto 2013, la prima rata sospesa per i sopraelencati immobili dovrà essere versata entro il 16 settembre. Si ricorda che, ex lege, sono assimilate all’abitazione principale la casa coniugale assegnata all’ex coniuge separato o divorziato.
Inoltre, possono essere assimilate all’abitazione principale dai Comuni le unità immobiliari:
- possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio dello Stato, dai cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che le stesse non risultino locate.
Considerata la finalità del legislatore di assicurare un regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, la circ. Min. Economia e Finanze 23 maggio 2013 n. 2/DF ha confermato che la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2013 si applica anche agli immobili assimilati dai Comuni alle abitazioni principali.
Con riferimento ai terreni ed ai fabbricati rurali, inoltre, il DL n. 54/2013 stabilisce che possano godere della sospensione dal pagamento della prima rata dell’IMU scadente il 17 giugno 2013 “i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 co. 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011”.
Stante un’interpretazione letterale della norma, si dovrebbe poter ritenere che non debbano pagare la rata di giugno:
- i terreni agricoli, a prescindere dai soggetti che li possiedono e conducono (in quanto viene richiamato il comma 5 riguardante tutti i terreni agricoli);
- i fabbricati rurali (sia quelli ad uso strumentale allo svolgimento delle attività agricole richiamati al comma 8, sia quelli ad uso abitativo in virtù del richiamo al comma 4) che sono dotati dei requisiti soggettivi ed oggettivi atti a configurare la ruralità fiscale ai sensi dell’art. 9 commi 3-5 del DL n. 557/93 (conv. L. n. 133/94).
In virtù dell’imminente scadenza della prima rata di giugno dell’IMU, tuttavia, dovrebbero essere forniti al più presto gli opportuni chiarimenti ufficiali sulla disposizione concernente i terreni ed i fabbricati rurali di cui si è detto.
Per tutte le rimanenti tipologie di immobili che non sono state contemplate dal DL n. 54/2013 entro il 17 giugno 2013 dovrà essere versata la prima rata dell’IMU .
A titolo esemplificativo:
- le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le abitazioni diverse dall’abitazione principale. Vi rientrano, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione (“seconde case”), le case concesse in locazione e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
- i fabbricati non abitativi (sono, ad esempio, gli immobili delle imprese);
- le pertinenze diverse da quelle dell’abitazione principale (si veda quando detto in precedenza);
- e aree edificabili, eccetto quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola che sono considerate non fabbricabili in virtù della “finzione giuridica” introdotta dall’art. 2 comma 1 del DLgs. n. 504/92.
Fonte: Eutekne – Autore : Arianna Zeri