mercoledì 19 giugno 2013

Decreto «Fare» giugno 2013: abrogata la responsabilità solidale negli appalti e subappalti

Tecnici ancora al lavoro nella giornata di ieri per apportare le ultime modifiche e limature al decreto “Fare” approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno.
Al momento, non esiste ancora una versione ufficiale del provvedimento, ma solo il comunicato stampa diramato da Palazzo Chigi al termine della lunga riunione di sabato.
Con specifico riguardo ai profili fiscali, il comunicato stampa conferma le voci circolate la scorsa settimana con riferimento all’abolizione della responsabilità solidale negli appalti e subappalti.
Nel dettaglio si dice che “viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti IVA”.
A ben vedere, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 13-ter del DL 83/2012, conv. nella L. 134/2012, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario:
- delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Dovrà quindi essere verificato nella versione finale del provvedimento se l’abolizione riguarda IVA e ritenute (come evidenziato da alcune bozze circolate prima e dopo l’approvazione del decreto) o solo l’IVA, con un intervento quindi sulla norma di riferimento (art. 35 del DL 223/2006, commi da 28 a 28-ter) che resterebbero parzialmente in vigore.
Ricordiamo che la disposizione aveva suscitato forti critiche da parte degli operatori in quanto aveva ribaltato sulle imprese una serie di controlli che competono invece all’Amministrazione finanziaria.
Secondo la disciplina abrogata, il committente può pagare l’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.
Sul punto la circ. Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2012 n. 40 aveva chiarito che, trattandosi di nuovi adempimenti di natura tributaria, la documentazione relativa ai versamenti doveva essere richiesta e verificata solamente con riferimento ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
A rendere ancora più pesante l’adempimento è anche il quadro sanzionatorio; il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se:
- non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
- i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Ai fini della predetta sanzione, viene stabilito che si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.
Nell’attesa che la versione finale del decreto chiarisca anche la decorrenza dell’abrogazione in esame, è da segnalare anche l’abrogazione del “770 mensile”, vale a dire l’obbligo, a partire dal 2014, per i sostituti d’imposta, di comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati retributivi e le informazioni necessarie per:
- il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli;
- il calcolo dei contributi;
- la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti;
- l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e l’erogazione delle prestazioni.
Fonte: Eutekne