giovedì 28 marzo 2013

Unico 2013 e 730/2013: esonero da tassazione dei redditi di fabbricati soggetti ad IMU

Il principio secondo cui l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, comporta effetti anche sul piano degli obblighi dichiarativi, grazie ad un ampliamento delle ipotesi concrete di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con Circolare 11 marzo 2013, n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui rapporti tra l'IMU e le imposte dirette (IRPEF e addizionali).
In particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l'IMU:
• sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati;
• non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati locati senza l'applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti da immobili che non producono reddito fondiario.
Nei Modelli 730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l'IMU e non scontano l'IRPEF.
Per quanto riguarda le "casistiche particolari", la Circolare precisa che:
• nel caso in cui un immobile sia stato locato soltanto per una parte d'anno, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo in cui l'immobile non è stato locato;
• nel caso di inagibilità del fabbricato l'IMU è dovuta in misura ridotta (base ridotta del 50%);
• gli immobili esenti IMU restano assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
nel caso di locazione di una parte dell'abitazione principale è applicabile l'IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l'IMU che l'IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in cui l'importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Dal 2012, invece, per l’applicazione del descritto principio di sostituzione IMU/IRPEF, né il reddito dell’abitazione principale né la restante quota di reddito fondiario concorreranno più alla determinazione del reddito complessivo e, in particolare, neanche i redditi “sostituiti” dei fabbricati non locati (come già, dal 2008 e per disposizione specifica quello dell’abitazione principale) concorreranno più alla determinazione dell’odierna imposta lorda.
Da ciò discende che, quest’anno, a parità delle citate condizioni dichiarative e per il medesimo contribuente, se le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state correttamente operate dal datore di lavoro, non vi è imposta da versare in dichiarazione e, quindi, non scatterà più l’obbligo di presentazione della stessa.
Sul tema, peraltro, appare anche utile segnalare che, in tema di neutralità del reddito relativo all’abitazione principale, già la circ. Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2008 n. 1 (§ 2) ebbe a precisare come il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze (codici “Utilizzo”: 1 e 5 del Quadro B) dovesse essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo. Successivamente, tuttavia, ex art. 10, comma 3-bis del TUIR, dal reddito complessivo si sottraeva l’importo della rendita catastale dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile IRPEF.
A quel punto, tenuto conto che il reddito dell’abitazione principale, confluendo nel reddito complessivo, avrebbe influenzato l’importo delle detrazioni spettanti (che, decrescendo al crescere del reddito, le avrebbero diminuite) e al fine di evitare una penalizzazione economica estranea alla ratio legislativa, ai fini del calcolo dell’ammontare delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del TUIR, è stata disposta la necessità di fare riferimento (ai soli fini di dette detrazioni) al reddito complessivo del contribuente, ma assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ex art. 10, comma 3-bis.