mercoledì 6 marzo 2013

Tassa annuale libri sociali 2013: guida al pagamento entro il 18/03/2013

Entro il 18.3.2013 (il 16.3 cade di sabato) le società di capitali (spa, srl e sapa) devono provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
Come precisato nella CM 3.5.96, n. 108/E sono obbligate al versamento anche: le società in liquidazione ordinaria; le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
Qualora, dopo aver versato la tassa annuale, la società trasferisca la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è richiesto un ulteriore versamento, poiché non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.
Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame:
• le società cooperative e di mutua assicurazione;
• i consorzi che non assumono la forma di società consortili;
• le società di capitali dichiarate fallite;
• le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva.
La tassa annuale sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.) ed è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno.
L’importo dovuto si differenzia in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento. Così per il versamento dovuto per il 2013 (in scadenza il 18.3.2013) va fatto riferimento al capitale sociale risultante all’1.1.2013 e quanto dovuto è pari a:
• € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90;
• € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
Le (eventuali) variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione che intervengono successivamente all’1.1.2013 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2014). La tassa in esame è deducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Il versamento di quanto dovuto va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: Codice tributo “7085”; Anno di riferimento “2013”.
L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili tenendo presente che, anche nel caso in cui, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero, il mod. F24 va comunque presentato.
In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame. La fotocopia del mod. F24 va esibita soltanto per le vidimazioni richieste successivamente al 18.3.2013.
Per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento (RM 20.11.2000, n. 170/E).
Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti o verifiche.
Le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2013 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
In mancanza di una specifica sanzione disposta dal DPR n. 641/72 per l’omesso / ritardato versamento della tassa annuale si ritenere di dover fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi contenuta nell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto.
Al contribuente è comunque consentito di regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso a condizione che:
• la violazione non sia già stata constatata;
• non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
• non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento può essere effettuato:
• entro 30 giorni con il versamento della sanzione ridotta:
o dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
o del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
ovvero
• entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con l’applicazione della sanzione ridotta pari al 3,75% (1/8 del 30%).
L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora (2,5%). Nel caso in cui il versamento “tardivo” della tassa non è contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa. Come chiarito infatti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011 n. 41/E, qualora un versamento di € 1.000 sia eseguito con 2 giorni di ritardo e la violazione sia regolarizzata entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari ad € 4, ossia € 1.000 x 0,4% (30 x 2/15 x 1/10).
Per il versamento della sanzione va utilizzato il mod. F23 riportando:
• a campo 6 codice ufficio "RCC";
• a campo 9 causale “SZ”;
• a campo 11 codice tributo “678T”.
Si rammenta, infine, che entro il prossimo 18.3.2013 è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa dovuta per il 2012 scaduta il 16.3.2012.