lunedì 11 marzo 2013

Dichiarazione IVA 2013: pagamento del saldo iva 2012 entro il 18 marzo 2013 o differimento in caso di Unico

Entro il 18 marzo 2013 (in quanto il 16 marzo cade di sabato), i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2012 devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA nell’ambito del modello UNICO 2013 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 18 marzo. Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma; tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 18 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.
Il versamento, maggiorato dell’1% da parte dei contribuenti trimestrali per opzione, deve essere effettuato in un’unica soluzione, ovvero, in forma rateale, purché di importo pari o superiore a 11 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione). Ai fini del versamento, occorre utilizzare il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale” e, quale anno di riferimento, il 2012.
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 241/1997, il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove. In tal caso, il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata e il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (18 marzo 2013), mentre quello delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (salvo differimenti); la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.
Nel 2013, le rate successive alla prima scadono, quindi, il 16 aprile, il 16 maggio, il 17 giugno (in quanto il 16 è domenica), il 16 luglio, il 20 agosto (differimento feriale), il 16 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (in quanto il 16 è sabato).
Come precisato dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione IVA relativi al 2012, i soggetti che presentano la dichiarazione separata possono versare il saldo in un’unica soluzione (entro il 18 marzo 2013), ovvero rateizzare le somme dovute, a partire dal 18 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO, in alternativa al pagamento del saldo in un’unica soluzione entro il 18 marzo 2013, possono effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 18 marzo, oppure possono – alternativamente – rateizzare dal 18 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima o rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l’importo da versare, dapprima, dello 0,40% per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 18 marzo e, successivamente, dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
In sede di compilazione del modello F24, trattandosi di importo rateizzabile, nella colonna rateazione dovrà essere indicato il numero della rata oggetto del pagamento, nonché il numero di rate complessivo. Per esempio, se si opta per il versamento in 4 rate, l’indicazione da riportare per il versamento della prima rata sarà “0104”. Se, invece, il versamento non viene rateizzato, deve essere indicato il valore “0101”. Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, riportando il codice tributo “1668”.
Ravvedimento “sprint” con versamento entro 14 giorni
L’omesso versamento del saldo IVA è punito con la sanzione amministrativa del 30%, ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo se il versamento viene eseguito entro 14 giorni dalla scadenza. Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione commessa, purché la stessa non sia stata constatata, né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento rese note al contribuente.
In base all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) del DLgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta, rispettivamente, ad 1/10 (pari al 3% dell’imposta) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, oppure ad 1/8 (pari al 3,75% dell’imposta) se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2013). In caso di regolarizzazione entro 30 giorni, la sanzione risulta quindi pari allo 0,2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno, ovvero al 3% se il ritardo è superiore a 14 giorni.
Fonte: Eutekne Autore: Marco PEIROLO