venerdì 29 marzo 2013

Dichiarazione IMU 2012 dei fabbricati del gruppo D : entro il 2 aprile 2013 la presentazione con i coefficienti aggiornati

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 6/DF di ieri, ha chiarito entro quale termine deve essere presentata la dichiarazione IMU dei fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per tali fabbricati, l’art. 5, comma 3 del DLgs. 504/92, richiamato dall’art. 13, comma 3 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), prevede una particolare modalità di determinazione della base imponibile, basata sull’applicazione di appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell’immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. I costi vengono suddivisi in ragione dell’anno di formazione e rivalutati per i relativi coefficienti ministeriali.
In ordine alla corretta collocazione temporale dei costi di acquisto o costruzione sostenuti, valgono i seguenti principi:
- i costi di acquisto sostenuti nel 2012 sono rivalutati in base al relativo coefficiente;
- i costi incrementativi sostenuti nel 2011 concorrono a determinare la base imponibile IMU nel 2012;
- i costi incrementativi sostenuti nel 2012 concorreranno alla base imponibile IMU solo a partire dal 2013.
Stante quanto premesso, le istruzioni allegate al modello di dichiarazione IMU del 30 ottobre 2012 precisano che lo stesso, per la tipologia di immobili in commento, debba essere presentato entro 90 giorni dalla “chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi”. A tal proposito, non era chiaro a quale periodo d’imposta si dovesse fare riferimento al fine del calcolo del predetto termine.
Il Dipartimento delle Finanze, pertanto, ha precisato che il periodo d’imposta, dalla chiusura del quale devono essere calcolati i predetti 90 giorni, è quello in cui il “contribuente è in possesso di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile” dell’IMU.
Riprendendo l’esempio fornito dal Ministero, nel caso in cui i costi incrementativi del valore degli immobili siano stati sostenuti nel corso del 2012, l’incremento del valore dell’immobile viene preso in considerazione per il versamento dell’IMU relativo all’anno 2013, poiché soltanto per il 2013 il contribuente è a conoscenza dei coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili.
Di conseguenza, la dichiarazione dell’IMU per l’anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, ossia entro il 31 marzo 2014.
Per quanto concerne invece la dichiarazione relativa all’IMU 2012 (versamenti eseguiti in giugno e dicembre dello scorso anno), a meno che il modello non sia già stato presentato entro il 4 febbraio 2013, la stessa dovrà essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili entro il prossimo 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo 2013 è domenica ed il 1° aprile è festivo), tenendo conto degli appositi coefficienti aggiornati per l’attualizzazione dei costi contabilizzati approvati dal DM 5 aprile 2012.
Fonte: Eutekne – Autore : Arianna Zeri