mercoledì 13 marzo 2013

Bilancio 2013 esercizio 2012: deducibili le perdite su crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi

L’attuale articolo 101, comma 5 del TUIR, così come modificato dal DL 83/2012 convertito, indica che sono presenti ex lege gli “elementi certi e precisi” per la deducibilità della perdita su crediti relativamente ai crediti di modesta entità (non superiori a 2.500 euro, per le imprese fino a 100 milioni di euro di fatturato, e 5.000 euro, per le altre), a condizione che sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Nel bilancio 2012 occorre individuare il corretto comportamento contabile da adottare, in quanto si tratta della prima applicazione di tale previsione normativa. In assenza (e in attesa) di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono numerosi i dubbi applicativi.
Mentre non si originano problemi in caso di rinuncia all’incasso del credito o prescrizione dello stesso, in quanto tali situazioni determinano l’inesigibilità definitiva del credito e quindi lo stralcio contabile del credito con la rilevazione della perdita su crediti (previo utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti), si pongono rilevanti dubbi applicativi per i crediti scaduti nei confronti dei quali non si ritenga di rinunciare al loro incasso. Si tratta di crediti verso clienti che, complessivamente considerati, sono spesso presenti per importi significativi nei bilanci delle piccole e medie imprese in anni caratterizzati da crisi economica, soprattutto quest’anno, in cui devono essere considerati anche quelli scaduti negli esercizi precedenti il 2012.
Dal punto di vista contabile, in sede di redazione del bilancio, i crediti ritenuti inesigibili devono essere svalutati e non stralciati e portati a perdita. L’OIC 15 prevede infatti che “il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche”.
I crediti di modesta entità scaduti da sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso in sede di chiusura del bilancio possono essere parzialmente o totalmente svalutati. Tali crediti rientrano cioè nell’ambito del processo valutativo volto a determinare il presunto valore di realizzo e, conseguentemente, l’ammontare del fondo svalutazione crediti.
In tali situazioni, nonostante l’interpretazione letterale del testo del TUIR possa indurre a ritenere che siano deducibili soltanto i componenti negativi di reddito qualificati come “perdite su crediti”: riteniamo che tale lettura – che sminuirebbe del tutto la novità normativa, poiché consentirebbe la deducibilità delle sole perdite su crediti definitive – non sia corretta.
La domanda che ci si pone è la seguente: le “svalutazioni” dei crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi sono deducibili sulla base di elementi certi e precisi? A nostro parere, la risposta a tale quesito deve essere positiva.
Non si tratta di una problematica completamente nuova; infatti, l’art. 101 del TUIR prevedeva già la deducibilità delle perdite su crediti “in ogni caso” in presenza di procedure concorsuali. Si pensi, ad esempio, al caso in cui intervenga la sentenza di fallimento di un cliente nel corso dell’esercizio: in sede di chiusura, l’eventuale credito sarà svalutato anche del 100% (e non portato a perdita) in quanto l’inesigibilità non è definitiva (lo sarà eventualmente a seguito della conclusione della procedura fallimentare). Tale “svalutazione” è da ritenersi deducibile nonostante la norma fiscale preveda la deducibilità delle “perdite su crediti” .
Si deve cioè ritenere che l’espressione “perdite su crediti” utilizzata dal legislatore fiscale sia “impropria” sotto il profilo contabile, poiché si riferisce a situazioni in cui il redattore del bilancio deve, nel rispetto del codice civile che vieta inquinamenti del bilancio per effetto di norme fiscali, movimentare il conto “svalutazione crediti”. La “perdita su crediti”, sotto il profilo civilistico, emerge soltanto nei casi in cui, in presenza di inesigibilità definitiva, il fondo svalutazione crediti non sia capiente.
In considerazione della rilevanza di tale tema in sede di redazione del bilancio 2012 e di determinazione dell’imponibile IRES, è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate in via interpretativa confermi tale tesi, chiarendo che le “perdite su crediti” sono deducibili indipendentemente dalla loro qualificazione contabile come “svalutazioni.
Fonte:Eutekne