lunedì 4 marzo 2013

Dichiarazione IMU 2013 omessa: come sanare il mancato invio della dichiarazione imu entro il 6 maggio 2013

Entro il 6 maggio 2013 (in quanto il 5 è domenica), coloro che erano obbligati a presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio scorso possono regolarizzare la loro posizione.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, infatti, il modello dichiarativo doveva essere presentato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 30 ottobre 2012 (con detto decreto è stato approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, di dichiarazione IMU), scadenti appunto il 4 febbraio 2013 (in quanto il 3 era domenica).
Alle violazioni IMU, così come per l’ICI, si applicano le sanzioni previste:
- dall’art. 14 del DLgs. n. 504/92, in virtù del rinvio operato dall’art. 9 comma 7 del DLgs. n. 23/2011, le cui disposizioni sono fatte salve dall’art. 13 comma 13 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011);
- dall’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471, che fissa, in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato o omesso pagamento.
Nello specifico, la normativa cui si rinvia per l’applicazione delle sanzioni alle violazioni IMU prevede che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione (si noti che si sta parlando soltanto di omessa presentazione della dichiarazione e non di dichiarazione infedele, per la quale è prevista una sanzione che va dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta o di altre tipologie di violazioni), sia applicabile una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di 51 euro.
Stante quanto premesso, l’autore di omissioni o irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, può rimediarvi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative, attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997.
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione non è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria, non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche e non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Tornando alla violazione che qui ci interessa, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
In altre parole, la sanzione ridotta è pari al 10% dell’imposta eventualmente non versata, con un minimo di 5,10 euro (10% di 51 euro), se la dichiarazione IMU è presentata entro il 6 maggio 2013 (in quanto il 5 cade di domenica). La circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50 (§ 19.5) ha chiarito che, qualora il termine per il ravvedimento operoso scada di sabato o in una giornata festiva, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Il ravvedimento si perfeziona effettuando, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, il pagamento della sanzione ridotta, dell’imposta eventualmente dovuta e degli interessi legali calcolati giorno per giorno, dalla data del pagamento scaduto a quella di effettivo pagamento.
Entro lo stesso termine, infine, si dovrebbe presentare la dichiarazione al Comune interessato, allegando la copia del versamento e indicando che si tratta di un ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione.
Dovrebbe valere anche per l’IMU, infatti, quanto previsto per l’ICI: alla dichiarazione presentata tardivamente si doveva allegare la fotocopia della ricevuta di versamento. Nelle “annotazioni” occorreva scrivere “Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione” e specificare le somme versate a titolo di imposta, interessi e sanzione.
Sul punto, tuttavia, sarebbero opportune ulteriori istruzioni ministeriali.
Fonte: Eutekne - autore: Arianna Zeri