venerdì 7 ottobre 2011

Onlus e Trust: chiarimenti interpretativi con la Circolare Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011 n. 38

La Circolare Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 38 contiene importanti indirizzi interpretativi in tema di Onlus e Trust. I principali punti toccati dal documento di prassi riguardano:
• l'esenzione, anche "preventiva" a determinate condizioni, dall'imposta di bollo e registro degli atti costituivi, qualora le organizzazioni abbiano fini solidaristici e siano iscritte nei registri del volontariato;
• la possibilità per enti pubblici e società commerciali, anche se "enti esclusi", di costituire o partecipare ad una Onlus;
• se in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 10, D.Lgs. n. 460/1997, il riconoscimento qualifica di Onlus anche ai c.d. trust opachi, quelli, cioè, senza beneficiari individuati, essendo il reddito prodotto imputato direttamente al trust stesso e assoggettato a tassazione in capo a quest'ultimo;
• la possibilità per le Onlus di detenere partecipazioni in organizzazioni qualificate come "imprese sociali".
In particolare, il documento mette sotto la lente alcune tematiche specifiche che risultavano ancora poco chiare, specialmente in relazione ai rapporti tra questa figura giuridica e quella del trust.
Andando nel dettaglio, i punti più importanti trattati sono:
• le organizzazioni di volontariato possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro sugli atti costitutivi anche prima dell’iscrizione nei registri del volontariato tenuti dalle regioni o dalle province autonome a patto che, in seguito, comunichino tempestivamente l’avvenuta iscrizione nei predetti registri all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate;
• le società e gli enti pubblici possono partecipare alle ONLUS, che a loro volta possono avere partecipazioni in un’impresa sociale; si supera, quindi, la vecchia posizione espressa nella circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007, par. 3. Alle stesse conclusioni si perviene anche nel caso delle fondazioni ONLUS, qualora l’organo esecutivo sia formato in maggioranza da soggetti scelti dagli enti pubblici o dalle società commerciali che hanno costituito le medesime fondazioni;
• gli “enti esclusi” dalla qualifica di ONLUS (enti pubblici, società commerciali, ecc.) possono costituire (o partecipare a) un soggetto giuridico autonomo avente la qualifica fiscale di ONLUS, indipendentemente dal fatto che gli “enti esclusi” esercitino un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo della ONLUS stessa. Questo principio non si applica alle Organizzazioni Non Governative per le quali la legge speciale prevede espressamente il divieto di partecipazione ad esse da parte di enti pubblici e società commerciali;
• ai fini dell’acquisizione della qualifica di ONLUS, possono essere ricondotte tra “gli altri enti di carattere privato” tutte le organizzazioni che abbiano soggettività passiva ai fini tributari e si conformino alle condizioni richieste dal citato art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
• i trust opachi, cioè senza beneficiari di reddito individuati possono assumere la qualifica di ONLUS perché il reddito prodotto è tassato direttamente in capo al trust stesso come avviene con il regime di favore proprio delle ONLUS. Viene precisato, tuttavia, che possono legittimamente ottenere il riconoscimento della qualifica di ONLUS e mantenere detta qualifica solo i trust che, sia al momento del riconoscimento, che durante tutta la vita del trust stesso, siano totalmente privi di beneficiari di reddito;
• è invece precluso il riconoscimento della qualifica di ONLUS al trust c.d. “trasparente”, ovvero al trust con beneficiari di reddito individuati in quanto a godere del regime fiscale agevolato previsto per le ONLUS sarebbero i beneficiari di reddito e non la ONLUS. Infatti, esiste un’incompatibilità tra il sistema di tassazione proprio dei trust “trasparenti” – nel quale gli effettivi possessori del reddito prodotto sono i beneficiari, in capo ai quali avviene la tassazione dei predetti redditi ad essi imputati per trasparenza – e le modalità di tassazione delle ONLUS, che presuppongono l’imputazione direttamente ed esclusivamente in capo all’organizzazione dei redditi determinati secondo il regime di favore proprio delle ONLUS;
• il carattere non lucrativo dell’impresa sociale e l’obbligo di svolgere la sua attività in particolari settori di rilevanza sociale fanno sì che la ONLUS possa avere partecipazioni in una impresa sociale. Tale partecipazione, infatti, non altera la natura solidaristica della ONLUS partecipante e non comporta l’elusione del divieto di distribuzione di utili proprio delle ONLUS atteso che, anche per l’impresa sociale, opera il vincolo della non lucratività.