martedì 4 ottobre 2011

Divieto di partecipazione ai giochi per under 18: aggiornato i codici tributo «5248»

Con la risoluzione n. 97/2011 del 30 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice ente “PCM”, identificativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il sub-codice “01”, da utilizzare nel modello di versamento F23, per il recupero delle spese in materia di giustizia.
La risoluzione n. 98/2011 sempre del 30 settembre 2011, invece, aggiorna in “Sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro” la denominazione del codice tributo “5248” per il relativo versamento, mediante modello “F24 accise”.
In relazione al codice “5248” per il versamento della sanzione amministrativa derivante dal divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita di denaro ai minori di diciotto anni, la risoluzione n. 98/2011 modifica la descrizione, al fine di tenere in considerazione l’evoluzione normativa che ha interessato la materia.
Il DL 98/2011, conv. L. 111/2011 (c.d. manovra correttiva) ha infatti abrogato le previsioni contenute nell’art. 1, comma 70 della L. 220/2010, le quali, oltre a vietare la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, ricollegavano all’eventuale violazione una sanzione amministrativa da euro 500 a 1.000 euro; la stessa era inoltre punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni.
Il DL 98/2011, all’art. 24, commi da 20 a 22, nel confermare il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, ha inasprito la disciplina in materia disponendo che:- la misura della sanzione amministrativa vari da 5.000 a 20.000 euro;
- la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco vari da dieci fino a trenta giorni;
- il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco identifichi i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.
È altresì prevista la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative.
Da ultimo, va precisato che, nell’ipotesi in cui la violazione riguardi l’utilizzo di videogiochi (art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al RD n. 773/31), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco di cui all’art. 1, comma 533 della L. 23 dicembre 2005 n. 266. Come risultato, i concessionari per la gestione della rete telematica non potranno intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore (art. 1, comma 533-ter della L. 266/2005).