mercoledì 26 ottobre 2011

Cooperative: entro il 30 ottobre 2011 il versamento 3% degli utili 2010 ai fondi mutualistici 2011

Le cooperative sono tenute al versamento di un contributo del 3% sugli utili realizzati ai fondi mutualisti, istituiti con art.11.commi da 1 a 10 della legge 59/1992
Il predetto articolo 11 prescrive :Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione con la finalità di promuovere e finanziare le imprese di nuova costituzione e promuovere l'incremento occupazionale del mezzogiorno. A tal fine il comma 4 dello stesso articolo 11 prescrive che le cooperative devono destinare a tali fondi il 3% degli utili annuali. Il versamento non va effettuato se l'importo è inferiore a 10,33 euro.
Il comma 10 dello stesso articolo 11 prevede che le cooperative decadono dai benefici fiscali e di altra natura loro concessi ai sensi della normativa vigente qualora le stesse non ottempirino alla presente disposizione.
Per il versamento del suddetto contributo occorre fare riferimento ai due decreti ministeriali che ne stabiliscono le relative scadenze(D.M.11 ottobre 2004 e D.M. del 1° dicembre 2004) mentre per quanto riguarda invece le modalità di pagamento il ministero dello Sviluppo Economico (con il D.M. 9 ottobre 2007) ha sancito che lo stesso deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24,abolendo così il versamento mediante c/c. con bollettino postale.
Ai fini di stabilire il termine esatto cioè la data in cui tale versamento deve essere effettuato occorre distinguere le cooperative in due classi e cioè ;
A)Le cooperative che aderiscono alle associazioni nazionali riconosciute
B)Le Cooperative che non aderiscono alle suddette associazioni
Il D.M. 01.12.2004 stabilisce che le cooperative aderenti ad associazi riconosciute sono tenute ad assolvere il pagamento entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio o entro il termine fissato dagli statuti delle associazioni a cui aderiscono.
Il D.M. 11.10.2004 stabilisce che le cooperative non aderenti ad associazioni riconosciute devono assolvere l'obbligo entro il 30/10 dell'anno di approvazione del bilancio.
Avremo pertanto le seguenti scadenze:
30 Ottobre dell'anno di approvazione del bilancio (30.10.2011 per l'esercizio corrente)
(60/90) giorni dall'approvazione del bilancio per le cooperative aderenti alle associazioni (entro i termini previsti dagli statuti dei vari enti a cui aderiscono)
Si ricorda che:
- il codice tributo da utilizzare è 3012- quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi- art. 11, comma 4 e 6 legge 59/1992”,
- va riportato sul mod f24 il codice della provincia (es: RM per Roma)
- l’anno da indicare è 2011 per i bilanci chiusi al 31/12/2010
- l’importo è compensabile e non è dovuto se inferiore a 10,33 euro.