lunedì 10 ottobre 2011

Inps: prorogati gli indennizzi per la cessazione del’attività commerciale

L`INPS, con un messaggio del 30 agosto 2011, n. 16870, e` tornato sul tema della proroga degli indennizzi per la cessazione dell`attivita` commerciale, sostenendo che, dal combinato disposto della normativa di riferimento, la proroga del godimento dell`indennizzo per la cessazione dell`attivita` commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia puo` e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza la tutela voluta e sancita dal legislatore.
L`INPS ricorda che l`istituto dell`indennizzo per la cessazione dell`attivita` commerciale, e` stato introdotto con il D. Lgs. 28 marzo 1996, n. 207.
Successivamente, con la Circolare n. 111 del 25 Maggio 1996 sono stati comunicati requisiti e condizioni per la concessione dell`indennizzo stesso.
L`indennizzo in questione e` stato successivamente prorogato dall`articolo 19-ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2, fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia.
Infine, con l`articolo 35, comma 3, delle legge 4 novembre 2010, n. 183, e` stato previsto che "gli indennizzi concessi ai sensi dell`articolo 1, comma 272, della legge 30 Dicembre 2004, n.311, in pagamento alla data del 31 Dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza per la pensione di vecchiaia, purche` i titolari dell`indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell`eta` pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia".