mercoledì 5 ottobre 2011

Accertamenti esecutivi: riscossione immediata per gli accertamenti notificati a partire dal 1 ottobre 2011

A partire dal 1° ottobre diventano esecutivi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
Chi non accetta la pretesa del Fisco, e ricorre, deve infatti pagare provvisoriamente, con l’F24, un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati
E’ quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legge 78/2010, che detta disposizioni in materia di “Concentrazione della riscossione nell'accertamento”.
In particolare, il comma 1, lettera a), dell’articolo 29 prevede che l’avviso di accertamento contenga anche l’intimazione ad adempiere “entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Inoltre, è importante ricordare che la cartella di pagamento non scomparirà del tutto, anzi, rimarrà in vigore per una gran parte delle procedure impositive.
Schematizzando:
- negli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP, scatterà il nuovo sistema;
- negli avvisi di accertamento sulle imposte d’atto (registro, successioni, donazioni, ipocatastali), rimane in vigore il “vecchio” sistema, almeno per ora, quindi alla notifica dell’atto seguiranno il ruolo e la cartella esattoriale;
- nelle liquidazioni e nei controlli formali delle dichiarazioni, nulla muta, quindi ci potrà essere la diretta notifica della cartella di pagamento.
Ora può essere utile riepilogare, per sommi capi, le caratteristiche salienti del nuovo assetto esattivo.
In primo luogo, le somme contestate nell’atto dovranno essere versate entro il termine per il ricorso, di norma entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che può divenire “mobile” a causa delle diverse ipotesi di sospensione previste dalla legge, prime fra tutte la sospensione di 90 giorni da domanda di adesione e la sospensione feriale dei termini. L’intensità degli importi da versare è legata al fatto che il contribuente abbia o meno presentato ricorso, non a caso:
- se il ricorso non viene fatto, il contribuente deve versare tutte le somme contestate;
- se il ricorso viene notificato, occorre versare un terzo delle somme vantate a titolo di imposta e nulla per le sanzioni, che verranno richieste nella misura dei due terzi dopo la sentenza della Provinciale.
Sul versante più propriamente esattivo, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (di norma, novanta giorni dalla notifica dell’accertamento), gli importi verranno dati in carico a Equitalia, che, se del caso, procederà con la riscossione coattiva. E qui emerge la principale anomalia del sistema: solo a questo punto il contribuente potrà chiedere di versare le somme in forma dilazionata.
Per espressa previsione dell’art. 29 del DL 78/2010, la sola espropriazione è sospesa, automaticamente, per un periodo di 180 giorni dal momento di affidamento del credito, quindi per un periodo che, di norma, coincide con 270 giorni dalla data di notifica dell’accertamento.
La sospensione riguarda la sola espropriazione, pertanto Equitalia ha il via libera, in costanza dei presupposti di legge, per bloccare i veicoli del contribuente e per disporre le ipoteche. La suddetta sospensione si verifica in via automatica ed è insensibile alla presentazione del ricorso.
Al riguardo, con la risoluzione 95/E del 27 settembre, sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso, per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.
I codici tributo in argomento devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “Anno di riferimento” vanno compilati tenendo conto delle informazioni riportate nell’avviso di accertamento.
In particolare, per i codici 9934, 9935, 9942, 9943, 9940, 9941, collegati all’Irap e alle addizionali comunale e regionale, le indicazioni relative al campo “rateazione/regione/prov./mese di riferimento” si possono desumere da apposite tabelle disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.