lunedì 27 settembre 2010

Microcredito: da agosto nuove norme per il microcredito alle persone ed alle imprese cooperative

Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha modificato il Testo Unico Bancario, aggiungendo gli artt. 111 e 113 dedicati al microcredito.
I soggetti che possono erogare il microcredito devono essere iscritti in un apposito elenco e agiscono in deroga rispetto a quanto previsto per gli intermediari finanziari dall’art. 106 del T.U.B.; essi possono concedere finanziamenti a:
1) persone fisiche, società di persone o società cooperative per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
•siano di ammontare non superiore al 25.000 € e non siano assistite da garanzie reali;
•siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
•siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2) persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi:
•siano di importo massimo di 10.000 € e non siano assistiti da garanzie reali;
•siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare;
•abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario;
•siano prestati a condizione più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato;
•siano stanziati dai soggetti autorizzati a svolgere tale attività in via non prevalente.
I soggetti che possono erogare il microcredito devono avere le seguenti caratteristiche:
a) forma di società di capitali;
b) capitale versato di ammontare non superiore a quanto stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
d) oggetto sociale limitato alle sole attività di microcredito, nonché alle attività accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attività.
Anche soggetti giuridici senza fine di lucro, in possesso delle caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Economia, sono in grado, se iscritti in una sezione separata dell’apposito elenco previsto dall’art. 113, svolgere le attività di microcredito a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli prevalenti sul mercato.
Pur se tutte queste norme diventeranno realmente operative solo dopo l’emanazione di provvedimenti attuativi emessi dal Ministero dell’Economia, si tratta di disposizioni interessanti per tutti coloro che hanno difficoltà reali nel farsi prestare denaro dalle Banche.