giovedì 2 settembre 2010

Manovra correttiva 2010: notifica cartelle di pagamento e sospensione ruoli

Dopo l’approvazione di Camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo una sintesi dell’articolo 38 in materia di notifica cartelle di pagamento e sospensione ruoli con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 38
Notifica cartelle di pagamento e sospensione ruoli
Il comma 4 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi e a tal fine previsti dalla legge.
Viene stabilito un termine massimo di 150 giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario per incentivare la rapida trattazione delle cause ed assicurare in tempi brevi la riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio.
Viene allo stesso tempo stabilito un termine massimo di efficacia di 150 giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.
Viene, infine, modificata la disciplina delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali; allo scopo di assicurare la rapida trattazione della causa, è disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell’udienza di trattazione entro i successivi 30 giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi 120 giorni, pena la perdita di efficacia del provvedimento