lunedì 13 settembre 2010

Cassa Geometri: entro il 15 settembre l’invio on line del mod 17/2010

Il termine di scadenza per l'inoltro on line del mod. 17/2010 è fissato al 15 settembre 2010. Il versamento delle eventuali autoliquidazioni in eccedenza, potrà avvenire in unica soluzione entro il 15 settembre, ovvero in forma rateizzata entro il 15 settembre ed entro il 15 dicembre (per il solo contributo soggettivo e con gli interessi al 6% su base annua) sempre che la dichiarazione sia resa nei termini ed il versamento dell'integrativo sia effettuato per intero unitamente alla prima rata.
La comunicazione reddituale è stata integrata, prevedendosi quest'anno la possibilità di detrazione dal volume d'affari imponibile ai fini previdenziali delle fatture riferite alle spese comuni tra più professionisti senza vincoli associativi e con espressa indicazione dei codici fiscali dei professionisti nei confronti dei quali è stata emessa la fattura (cfr. pag. 11 vademecum).
Rimane invariata la sezione dedicata alle dichiarazioni reddituali dei cosiddetti "contribuenti minimi", coloro cioè che hanno optato per il regime fiscale agevolato di esenzione dall'IVA (per tassazione forfetaria al 20%) di cui alla L. 244/08, cosiddetto "forfettone", previsto in caso di ricavi o compensi 2009 non superiori ad €. 30.000,00 (cfr. pag. 12 vademecum).
I geometri cancellati nel corso del 2009 che abbiano presentato il mod. 18/C, come è noto, sono esonerati dall'invio del Mod. 17/2010 e qualora si rendesse necessario modificare gli importi già dichiarati con il modello 18/C che saranno comunque visibili agli interessati, potranno farlo entro la data del 15 settembre 2010. Eventuali conguagli contributivi conseguenti, in tal caso, saranno accertati e richiesti con M.Av. previo contatto da parte del personale della Cassa.
Rimane invece fermo l'obbligo per i cancellati nel 2009 che non abbiano provveduto all'invio del mod 18/C, nonostante le richieste della Cassa, di ottemperare nei termini del 15 settembre prossimo, all'invio del mod 17/2010.
Si precisa che la Cassa acquisirà comunque, anche in sede di incrocio dei dati con l'Agenzia delle Entrate, il dato dell'eventuale reddito prodotto nell'anno di cancellazione, sul quale permane l'obbligo di contribuzione soggettiva introdotto dalle recenti modifiche regolamentari in vigore dal 1.1.2008.
Infine, sul sito della Cassa, sarà disponibile, come di consueto, anche il modello 17/2010 cartaceo, da utilizzare, eccezionalmente in caso di impossibilità di collegamento ad internet, da inviare alla Cassa, anche in assenza di reddito, con raccomandata semplice, tenendo comunque presente che la dichiarazione sarà considerata irregolare e soggetta all'applicazione della relativa sanzione fino ad un massimo di 40 euro.
Anche per gli eredi sarà possibile l'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modelli cartacei (in questo caso senza sanzioni), da restituire con le stesse modalità