venerdì 10 settembre 2010

Manovra d’estate 2010: proroga al 31/12/2010 del termine per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro

Con l’approvazione della manovra correttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 30 luglio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Viene disposta tra l’altro la proroga al 31.12.2010, per le pubbliche Amministrazioni e per i datori di lavoro privati, del termine di decorrenza degli obblighi a carico dei datori di lavoro connessi con la valutazione dei rischi, anche in relazione allo stress lavoro-correlato
Si tratta della terza proroga nei confronti di questo specifico obbligo e proprio un anno fa, di questi tempi, col c.d. Decreto Correttivo, è arrivata la proroga che ha rimandato tutto al 1° agosto 2010, tale scadenza è ora stata nuovamente spostata al 31.12.2010.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è quel documento che contiene l'analisi di tutti i rischi per la salute dei lavoratori nei luoghi in cui essi prestano il proprio lavoro; nel documento è contenuta l'individuazione e la descrizione dei rischi generici e specifici e dei lavoratori esposti, nonché il programma delle misure che occorre prendere per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
Dal punto di vista tecnico, il contenuto minimo del DVR è quello dettagliatamente descritto all'art. 28, comma 2, lett. da a) a f); qualora il datore di lavoro adotti un DVR dai contenuti difformi da quelli previsti dal legislatore, le pene previste sono quelle alternative dell'arresto o dell'ammenda nei limiti edittali ex art. 55 del T.U.S.
All'art. 28 del d.lgs. 81/2008, il legislatore si limita ad affermare che nel DVR deve essere indicata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004”.
Secondo l'accordo europeo citato, “lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti”.
Oltre a quanto stabilito all'art. 28, comma 2, il documento deve obbligatoriamente contenere gli elementi previsti nel T.U.S. per la valutazione dei rischi specifici per ogni singolo settore di produzione.
L'art. 17, comma 1, lett. a) del T.U.S. pone l'elaborazione del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 28 tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro e la sanzione prevista in caso di violazione di tale obbligo è quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 55).