giovedì 2 settembre 2010

Manovra correttiva 2010: riscossione degli accertamenti e preclusione della compensazione per i ruoli definitivi

Dopo l’approvazione di Camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo una sintesi dell’articolo 29 e 31 in materia di riscossione degli accertamenti e preclusione della compensazione per i ruoli definitivi con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 29
Riscossione degli accertamenti
Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2010 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla data della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Art. 31
Preclusione della compensazione per i ruoli definitivi
Dal 1° gennaio 2011 la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, ai ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso si inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; nelle predette ipotesi i termini di decadenza e prescrizione dell’atto contestazione e di irrogazione delle sanzioni decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione.
È previsto l’inserimento nel nuovo articolo 28-quater nel D.P.R. n. 600/1973 diretto a consentire la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti maturati nei confronti delle Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture ad appalti.
Per effettuare tale compensazione, possibile dal 1° gennaio 2011, è necessario che:
a) il crediti verso tali enti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
b) il creditore acquisisca la certificazione, di cui all’art. 9, co. 3-bis del D.L. n. 185/2008, che il relativo credito relativo a somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti sia certo, liquido ed esigibile. Detta certificazione è inoltre necessaria ai fini dell’estinzione del debito iscritto a ruolo.
In caso di mancato versamento da parte dei suddetti enti dell’importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, l’agente della riscossione passa alla riscossione coattiva nei confronti dell’ente sulla base del ruolo emesso a carico del creditore.
È stato, infine, modificato l’articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 il quale nell’attuale formulazione prevede la possibilità da parte delle regioni e degli enti locali di certificare, entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, ai creditori che ne facciano richiesta, l’esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche al fine di consentirne al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.