martedì 7 settembre 2010

Immigrazione: conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo e convivenza con il coniuge italiano per la carta di soggiorno

Conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo
Il Ministero del Lavoro - Direzione generale dell'Immigrazione, con la Nota n. 3361 del 22 luglio 2010, ha precisato che:
•per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia,
•è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di un contratto a progetto.
Per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto cd. a progetto
Le Direzioni Provinciali del Lavoro, ai fini del rilascio del competente parere allo Sportello Unico, devono verificare la disponibilità della specifica quota destinata alle conversione per lavoro autonomo attribuita a livello locale e accertare, dalla documentazione presentata dallo straniero richiedente, il carattere autonomo (e non subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie di contratto cd. a progetto tra il lavoro autonomo, per i quali è permessa la conversione del permesso di soggiorno per studio/formazione in permesso per lavoro autonomo, è necessaria un'attenta verifica da parte delle DPL circa i requisiti qualificanti della fattispecie.
Il Ministero del lavoro fa presente che tale orientamento non vale per i nuovi ingressi dall'estero (ex art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall'art. 2 del D.P.C.M. 1.04.2010. Tra queste, allo stato, ancora non figura la casistica relativa al lavoro cd. a progetto.
Convivenza con il coniuge italiano per la carta di soggiorno
Con la Sentenza n. 17346 del 23 luglio 2010, la prima Sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla necessità dell'effettiva convivenza dell'extracomunitario con il coniuge italiano nell'attesa della concessione della Carta di soggiorno.
In particolare la Sentenza in esame ha ribadito come, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs n. 30/2007, l'extracomunitario ancorché coniugato con un italiano, trascorso il periodo di tre mesi di soggiorno "informale", debba effettivamente convivere con il congiunto nelle more della concessione della Carta di soggiorno che va comunque richiesta.