lunedì 22 marzo 2010

Intrastat - Circolare 18 marzo 2010 n. 14: non sono punibili i ritardi relativi alla presentazione degli elenchi Intrastat del mese di gennaio 2010

Con Circolare 18 marzo 2010, n. 14 l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione degli elenchi Intrastat.
In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:
•non sono punibili i ritardi relativi alla presentazione degli elenchi Intrastat del mese di gennaio 2010: gli elenchi potranno essere presentati senza sanzioni entro il 4 maggio 2010;
•non saranno erogate sanzioni per l'irregolare assolvimento degli obblighi IVA nelle operazioni effettuate con fornitori esteri dal primo gennaio 2010 al 19 febbraio 2010.
Con riguardo ai termini di presentazione degli elenchi in oggetto, la circolare precisa quanto segue:
“L’articolo 3, comma 1, del decreto stabilisce che gli elenchi riepilogativi sono presentati all’Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento; il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che fino al 30 aprile 2010 tali elenchi possano essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Le disposizioni in esame si applicano, come prevede l’articolo 8 del decreto, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010, ma è di tutta evidenza che il termine entro il quale avrebbero dovuto essere presentati gli elenchi relativi al mese di gennaio (20 o 25 febbraio, a seconda delle modalità di presentazione) è decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha stabilito tale termine.
Per tale motivo si ritiene che, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000), secondo cui il rapporto con l’Amministrazione deve essere improntato ai principi di collaborazione e buona fede e in aderenza, in particolare alla previsione di cui all’ art. 3, comma 2, del predetto statuto, i soggetti interessati dispongano di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del 22 febbraio, per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in questione (quelli relativi al mese di gennaio 2010).
Pertanto, fino alla scadenza del termine suddetto, in applicazione dell’articolo 10, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000, non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi stessi.
Con riguardo ai dati indicati negli elenchi di cui sopra (relativi al mese di gennaio 2010), si fa presente che gli eventuali errori ed omissioni possono comunque essere sanati con le modalità indicate nella circolare del 17 febbraio 2010, n. 5.”