giovedì 11 marzo 2010

Compensazione IVA: controlli sulle indebite compensazioni ed ulteriori chiarimenti

Con Nota interna 4 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa i criteri di controllo delle false compensazioni. In particolare, è stato precisato che in presenza di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, va applicata la sanzione sul totale del credito, a prescindere dall'imposta oggetto di compensazione. Il regime sanzionatorio è regolato da un calendario:
- fino al 28 novembre 2008, si applica la sanzione del 30%;
- dal 29 novembre 2008, si applica la sanzione del 200%.
Inoltre, dall'11 febbraio 2009 è in vigore la sanzione del 200% nel caso di crediti inesistenti che superano i 50.000 euro all'anno.
Inoltre nel corso della videoconferenza organizzata dall'Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2010, è stato chiarito che l'utilizzo del credito IVA in pagamento della stessa imposta può configurarsi, in determinati casi, come compensazione "orizzontale" ed essere soggetta, dunque, ai nuovi vincoli di cui al D.L. n. 78/2009.
Secondo l'Amministrazione finanziaria tale circostanza si configura, ad esempio, quando il credito IVA del periodo viene utilizzato per pagare un debito di un periodo d'imposta precedente. In questi casi, pertanto, la compensazione soggiace ai seguenti vincoli:
- se il credito è superiore a euro 10.000, la compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell'istanza infrannuale;
- trasmissione della delega del modello F24 per via telematica;
- se il credito è superiore a euro 15.000, ai fini della compensazione la dichiarazione deve presentare il visto di conformità (ovvero la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile).
Fonte: Seac