martedì 30 marzo 2010

Detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica: entro il 31 marzo la comunicazione per i lavori che proseguono per il 2010

I contribuenti che si avvalgono della detrazione d’imposta del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, devono comunicare, entro il 31 marzo 2010, le spese sostenute nel 2009, in caso di lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
A tal fine va utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 disponibile in pdf sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Contribuenti interessati
L’adempimento è rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono più periodi d’imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%.
Attenzione
Si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
Termini e modalità operative
La comunicazione deve essere inviata per le spese effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2009.
Il termine per l’invio è fissato entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta. Quindi, per i lavori iniziati nel 2009 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2009, la comunicazione va inviata entro il 31 marzo 2010.
Pertanto, vale la regola che, se gli interventi proseguono per più periodi d'imposta, la comunicazione va fatta entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo.
I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono inviare i dati entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.
Attenzione
La comunicazione non va inviata per lavori iniziati e conclusi nello spesso periodo d'imposta e per gli anni in cui non sono state sostenute spese.
L’invio della comunicazione avviene esclusivamente con modalità telematiche direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, avvocato, ecc.).
Per la compilazione e trasmissione del modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate un apposito prodotto informatico