martedì 30 luglio 2013

DURC 2013: regolarità rilasciata se coesistono debiti contributivi e crediti verso le PA il decreto MEF 13/03/2013 pubblicato in G.U. 16/07/2013

Con il Decreto 13 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene in merito al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva.
In particolare il Decreto del MEF prevede il rilascio del DURC anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Con Decreto ministeriale si è provveduto a disciplinare le modalita' di rilascio e di utilizzazione del DURC, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo della certificazione così rilasciata, esibita per il rilascio del DURC.
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il Durc con l'indicazione che il rilascio e' avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; deve essere altresì precisato l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Il DURC puo' così essere utilizzato per le finalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.
L'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti.
La certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, secondo le modalita' previste dal decreto del 25 giugno 2012, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalita' descritte a seguire.
Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 c.c., per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.