lunedì 29 luglio 2013

Commissioni Tributarie e Tribunali : dal 01/08/2013 al 15/09/2013 sospensione feriale dei termini processuali

L’art. 1 della L. 742/69 sancisce che i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Tale norma è pacificamente applicabile anche nel contenzioso tributario, perciò rimarranno sospesi in pratica tutti i termini relativi al processo, quindi, in primis, il termine per il ricorso (sessanta giorni dalla ricezione dell’atto impositivo ex art. 21 del DLgs. 546/92), per la costituzione in giudizio (trenta giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92), per il deposito dei documenti e delle memorie (rispettivamente, venti e dieci giorni liberi prima della data di discussione ex art. 32 del DLgs. 546/92).
Quanto esposto vale anche per i gradi processuali successivi al primo, pertanto la sospensione opera in merito al termine “breve” (sessanta giorni dalla notifica della sentenza ex art. 38 del DLgs. 546/92) e al termine “lungo” (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c.) per l’impugnazione della sentenza mediante appello o revocazione, oltre che per il termine annuale di riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio, ex art. 63 del DLgs. 546/92.
Lo stesso dicasi per i termini relativi alla riassunzione del processo sospeso e interrotto (art. 43 del DLgs. 546/92), e per il termine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (art. 14 del DLgs. 546/92) o della parte a cui non è stata notificata l’impugnazione nelle liti “inscindibili” ex art. 331 c.p.c.
Anche il termine per la proposizione del reclamo soggiace alla pausa estiva, ma su questo verrà dedicato un articolo specifico.
Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, cioè al 16 settembre. È il caso in cui, ad esempio, il contribuente ricevesse proprio nella “pausa estiva” l’atto impositivo.
La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 1 della L. 742/69 va interpretato nel senso che il 16 settembre è computato nel termine stesso. Detto giorno segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155 c.p.c. comma 1.
Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente il 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 16 settembre. Anche in tal caso, il 16 settembre è incluso nel computo del termine.
È l’ipotesi ove l’accertamento o altro atto impositivo sia stato ricevuto proprio in questi giorni.
Si rammenta che non soggiace alla pausa estiva la tutela cautelare, disciplinata dall’art. 47 del DLgs. 546/92. In questa fattispecie, il contribuente deve, nonostante la pausa estiva, prima notificare il ricorso (contenente la domanda cautelare) e poi depositarlo in Commissione tributaria, posto che nel processo tributario non è possibile proporre la domanda cautelare se prima o contestualmente non è stato notificato il ricorso.
Chiaramente, la L. 742/69 concerne i termini processuali, per cui non riguarda nè i termini per il versamento delle imposte da dichiarazione nè i termini decadenziali per la notifica degli avvisi di accertamento.
Fonte: Eutekne