giovedì 11 luglio 2013

Decreto Fare 2013: eliminata l’imposta sul possesso di imbarcazioni fino a 14 metri e agevolato il noleggio occasionale di imbarcazioni

Con il DL 21 giugno 2013 n. 69 il cosiddetto decreto “Fare” viene eliminata l’imposta sul possesso delle imbarcazioni fino a 14 metri (nello specifico, le lettere a) e b) del citato comma 2 dell’art. 16, che disponevano dovessero essere versati 800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri e 1.160 euro per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri, sono state soppresse) e vengono ridotti gli importi della tassa per le imbarcazioni da 14,01 a 20 metri.
Secondo la nuova formulazione del comma 2 risultante dalle modifiche introdotte dal c.d. decreto “Fare”, la tassa annuale è stabilita nella misura fissa annuale di:
- 870 euro (era 1.740,00 euro) per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- 1.300 euro (era 2.600 euro) per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- 4.400 euro per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- 7.800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- 12.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- 16.000 euro per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- 21.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- 25.000 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
Si ricorda che a partire dal 1° maggio di ogni anno sono tenuti al pagamento della tassa, ai sensi dell’art. 16 comma 7 del DL n. 201/2011, i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti che possiedono ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.
Inoltre, in materia di noleggio occasionale a terzi dell’imbarcazione da diporto, da parte del proprietario, viene eliminato il tetto di importo dei proventi di 30.000 euro precedentemente fissato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, e, di contro, viene fissato un limite complessivo di giornate, pari a 40, entro cui poter svolgere tale attività.
Il primo periodo del comma 5 del citato articolo 59-ter risulta essere il seguente: “I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quaranta giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, [sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui,] a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio”.