lunedì 3 settembre 2012

UNICO 2012 : i versamenti con il ravvedimento operoso

Con il differimento al 20 agosto dei termini scadenti nel periodo feriale, sono prorogati anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso.
Per i versamenti che possono essere differiti di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, il ravvedimento operoso si applica, una volta spirato il termine del 20 agosto, considerando tra gli importi dovuti e non versati, oggetto di ravvedimento, anche la suddetta maggiorazione.
Nello specifico, i ravvedimenti operosi dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, da parte dei contribuenti che hanno come termine ultimo di versamento (con la maggiorazione dello 0,4%) il 20 agosto 2012, avranno la seguente tempistica:
- ravvedimento “sprint”: dal 21 agosto al 3 settembre 2012 (sanzioni ridotte dallo 0,2% al 2,8%);
- ravvedimento “breve”: dal 4 settembre 2012 al 19 settembre 2012 (sanzione ridotta al 3%);
- ravvedimento “lungo”: dal 20 settembre 2012 al 30 settembre 2013 (sanzione ridotta al 3,75%).
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, l’efficacia del ravvedimento presuppone che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza” (cosiddette “cause ostative”).
Con riferimento al ravvedimento breve, eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del mancato pagamento del tributo, va rilevato che, ai fini del computo dei 30 giorni, anche se la norma fa espresso riferimento alla data della “commissione” della violazione, il dies a quo deve identificarsi con quello di scadenza del termine (C.M. 10 luglio 1998 n. 180, § 14). In caso di termini cadenti di sabato o di giorno festivo, che vengono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo, il dies a quo coincide con l’ultimo giorno disponibile per l’adempimento, prima che possano essere applicate sanzioni.
Allo stesso modo, qualora il termine per il ravvedimento operoso scada di sabato o in una giornata festiva, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 50/2002, § 19.5).
Secondo quanto precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2011 n. 67, in assenza di indicazioni normative contrarie, il ravvedimento operoso può essere anche parziale, fermi restando i previsti termini; a tal fine, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.
La risoluzione 67/2011 precisa inoltre che:
- il contribuente non può beneficiare per l’intero della più mite riduzione della sanzione ad un decimo del minimo ove esegua un primo versamento entro 30 giorni dalla commissione della violazione e i restanti in momenti successivi;
- il contribuente non può beneficiare del ravvedimento operoso integrale ove, tra un versamento e l’altro, sopravvenga un controllo fiscale.
Tali principi devono ritenersi applicabili anche al ravvedimento sprint, vale a dire il ravvedimento che interviene entro 14 giorni dalla scadenza del versamento.
A titolo esemplificativo, si supponga che entro il 20 agosto 2012 non si sia provveduto al versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo IRPEF per il 2011 derivante dal modello UNICO 2012 PF e che si intenda regolarizzare la violazione mediante due ravvedimenti “parziali”, ciascuno pari alla metà dell’importo dovuto.
Il primo ravvedimento parziale avviene in data 12 settembre 2012; in tal caso, occorre versare:
- il 50% del saldo IRPEF dovuto e della relativa maggiorazione dello 0,4%;
- la sanzione ridotta del 3% su tale importo;
- gli interessi legali del 2,5% per 23 giorni di ritardo.
Il secondo ravvedimento parziale avviene in data 20 maggio 2013; in tal caso, occorre versare:
- il 50% del saldo IRPEF dovuto e della relativa maggiorazione dello 0,4%;
- la sanzione ridotta del 3,75% su tale importo;
- gli interessi legali del 2,5% per 273 giorni di ritardo (salvo eventuali modifiche del tasso legale applicabili dal 1° gennaio 2013).
Resta fermo che, se tra un versamento parziale e l’altro sopravviene un atto di controllo fiscale (ad esempio, la notifica di un questionario), il ravvedimento può ritenersi valido solo per la parte sanata prima dell’inizio della verifica.
Infine, come chiarito dalla C.M. 23 luglio 1998 n. 192/E (§ 1.1), il ravvedimento operoso riguarda anche l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento degli importi a saldo e/o in acconto che sono stati rateizzati, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 241/1997.