venerdì 21 settembre 2012

BLACK LIST 2012: in UNICO vanno segnalati tutti i costi dedotti

Con la circolare n. 35/2012 l’Agenzia delle Entrate ha recepito senza modifiche le risposte rese nel corso della videoconferenza MAP dello scorso 31 maggio sul regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate fiscalmente in Paesi a fiscalità privilegiata, costi cosiddetti “black list” ex art. 110 comma 10 del TUIR
Il quadro che emerge è abbastanza preoccupante, in quanto la circolare ritiene obbligatoria l’indicazione separata di tutti i costi che derivano, in modo diretto o indiretto, da operazioni intercorse con imprese o professionisti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata. L’esempio che si cita è quello di un bene strumentale acquistato da uno di tali soggetti: per questo bene non occorrerebbe solo segnalare, nel modello UNICO, gli ammortamenti o le eventuali svalutazioni, ma anche le minusvalenze che dovessero emergere a seguito della sua cessione, anche se effettuata verso un soggetto italiano.
Si tratta, come detto, di un’estensione che va oltre il dettato letterale della norma, che riguarda le “operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori” a fiscalità privilegiata, quando invece, seguendo la circolare, si dovrebbero comunicare anche operazioni interne come quella sopra presa ad esempio. Si sperava, quindi, che tale risposta della videoconferenza non venisse recepita dalla circolare, in quanto in questo modo occorrerebbe tenere “memoria” dell’origine dei beni acquistati; sarebbe, probabilmente, stato più logico ritenere soddisfatto l’obbligo di indicazione separata con la sola segnalazione del solo primo componente negativo dedotto in dichiarazione (in genere il costo di acquisto del bene), ovvero degli ammortamenti nel caso di beni strumentali, senza poi tenere conto delle successive operazioni che intercorrono tra soggetti residenti.
Non contrasta, invece, con il dato normativo la risposta contenuta nel paragrafo 4.2 della circolare, secondo cui rientrano tra i costi assoggettati al regime previsto nell’art. 110, comma 10, del TUIR anche le perdite sui crediti vantati verso i soggetti localizzati nei paradisi fiscali (pur riguardando, normalmente, la norma operazioni nelle quali l’impresa italiana figura nella veste di cliente e quella estera nella veste di fornitore), anche se ci si chiede che interesse abbia l’Amministrazione a vedere l’indicazione separata di un costo a fronte del quale il ricavo è già stato tassato (all’atto dell’emissione della fattura nei confronti del cliente estero).
Ci sono poi problemi pratici nella dimostrazione delle esimenti. La prima di esse (svolgimento, da parte della controparte estera, di un’attività commerciale effettiva) potrebbe, infatti, risultare impossibile (se, ad esempio, la perdita è stata dedotta a fronte dell’irreperibilità del cliente) o molto difficile (se, ad esempio, a fronte della situazione di illiquidità del cliente sono state avviate azioni legali a seguito delle quali è di fatto impensabile che il cliente stesso fornisca bilanci, relazioni sulla propria struttura organizzativa, ecc. a richiesta dell’impresa italiana).
Appare poi, a prima vista, ai limiti del surreale la dimostrazione ex post dell’effettivo interesse economico per un’operazione sfociata in una perdita; sul punto, però, la circolare afferma che è sufficiente dimostrare che l’operazione originaria dal quale è scaturito il credito rispondeva al requisito dell’effettivo interesse economico per cui, ad esempio, se si tratta di una vendita di prodotti standardizzati appare sufficiente dimostrare che le condizioni praticate al cliente estero non di discostavano da quelle comunemente praticate dall’impresa.
La circolare 35/2012 conferma, poi, che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 110, comma 10, del TUIR non solo i componenti negativi che si originano da transazioni commerciali, ma anche gli oneri di natura finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, necessaria l’indicazione degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati che abbiano avuto origine da operazioni con una controparte (banca, ovvero altra istituzione finanziaria) residente o localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata. Occorrerebbe però, a questo punto, da parte delle imprese, una verifica su componenti (civilisticamente) finanziarie sulle quali non constano indicazioni ufficiali da parte della prassi: ci si riferisce, in particolare, alle perdite su cambi che, se si aderisce all’impostazione assunta dalla circolare 35/2012, dovrebbero anch’esse essere indicate in modo separato in sede di dichiarazione, se relative a transazioni (commerciali sia attive che passive, ovvero finanziarie) effettuate con controparti “black list”.
Fonte: Eutekne